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DL sostegni ter, modifiche dei tributi con variazione di bilancio

Il comma 5-bis del DL 4/2022, in fase di conversione in legge, consente agli enti locali che abbiano deliberato le aliquote e le tariffe relative ai tributi di propria competenza entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione eventualmente posticipato, di provvedere alle conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato in occasione della prima variazione utile.

In particolare, il comma 5-bis dispone che, nel caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione, di cui all'articolo 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico Enti Locali) eventualmente posticipato, gli enti locali devono provvedere ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato in occasione della prima variazione utile.

Testo approvato:

"In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile".