Modifica TUEL, proposte dei commercialisti
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili presenta proposte di modifica al Titolo VII del Testo Unico degli Enti locali - d.lgs. 18 agosto 2000 n.267. Le proposte sono elaborate alla luce del ddl 14.10.2021 recante “Delega al Governo per la revisione del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e altre disposizioni per la funzionalità degli enti locali”.
Il disegno di legge, infatti, con riferimento alla disciplina della revisione economico finanziaria prevede – all’art. 5 (rubricato “Modifiche alla disciplina delle funzioni di revisione economico-finanziaria e risanamento degli enti locali”) – che il Governo, nell’ambito della delega, provveda alla “valorizzazione della revisione economico-finanziaria” nel rispetto, tra gli altri, dei seguenti principi:
- revisione organica della disciplina della funzione di revisione economico-finanziaria e del funzionamento dell'organo di revisione, garantendone l’indipendenza e la professionalità, nonché ridefinizione delle competenze, anche al fine di rendere più rapida ed efficace l’attività di controllo sugli atti dell’ente (lett. b);
- previsione di istituti organizzativi volti a favorire la formazione anche pratica (lett. c);
- ampliamento del numero di enti, in base alla soglia demografica, per i quali l’organo di revisione deve essere previsto in forma collegiale, a garanzia di un maggior controllo (lett. d);
- individuazione di criteri per l’inserimento nell’elenco dei revisori dei conti nel rispetto dei seguenti principi:
1) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri e popolazione di ciascun comune;
2) previsione della necessità, ai fini dell’iscrizione, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell’organo di revisione degli enti locali;
3) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali (lett. e);
- limitazione del divieto di più di due incarichi da revisore nello stesso ente solo al caso di incarichi consecutivi (lett. f)
Si espongono di seguito le proposte elaborate, riportando, con riferimento a ciascun articolo dell’attuale Titolo VII (i) la formulazione attuale, (ii) il testo dell’intervento modificatore (iii) le ragioni della modifica proposta (iv) la formulazione risultante all’esito delle modifiche, con evidenza delle parti modificate.