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Modifica del principio contabile sul processo di bilancio

La Commissione Arconet, nell'ultima seduta, ha proposto numerose modifiche ai principi contabili applicati di cui Dlgs 118/2011 e smi.

Dopo aver riportato le prime due importanti modifiche, proseguiamo con la terza modifica: Esame proposta di modifica del paragrafo 9.3 dell’allegato 4/1 al d.lgs. n. 118 del 2011, concernente il processo di bilancio degli enti locali, predisposta dal gruppo di lavoro costituito presso la Commissione Arconet al fine di dare attuazione all’art. 16, comma 9-ter, del DL 9 agosto 2022, n. 115

La proposta di aggiornamento in esame costituisce attuazione dell’art. 16, comma 9-ter, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, il quale prevede che “Per favorire l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali entro i termini previsti dalla legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'articolo 3- bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nel principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato 4/1 al medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011 sono specificati i ruoli, i compiti e le tempistiche del processo di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, anche nel corso dell'esercizio provvisorio”,

Per dare attuazione alla norma richiamata, presso la Commissione Arconet è stato costituito il gruppo di lavoro “Processo di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali”, che ha predisposto la seguente proposta di aggiornamento del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all’allegato 4/1 al decreto legislativo n. 118 del 2011:

a) integrazione del paragrafo 9.3 attraverso l’inserimento dei paragrafi da 9.3.1 a 9.3.6 concernenti la procedura di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, anche nel corso dell’esercizio provvisorio;

b) inserimento dell’esempio n. 2, nell’Appendice tecnica, concernente “Il processo di predisposizione delle previsioni di bilancio di un comune (le attività dei responsabili degli uffici e del servizio finanziario)”.

Di seguito è riportata la proposta di aggiornamento del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all’allegato 4/1 al decreto legislativo n. 118 del 2011.

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