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Modifica del principio contabile su impegni incentivi funzioni tecniche

L'emanando Decreto Ministero Economia e Finanza correttivo dei principi contabili All. 4/2 Dlgs 118/2011 e smi interviene anche sugli impegni di spesa relativi a incentivi per funzioni tecniche. La novella disposizione prevede:

a) Gli impegni di spesa riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’articolo 45 del d.lgs. 36/2023, compresi i relativi oneri contributivi ed erariali, sono assunti a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti i medesimi lavori, servizi e forniture cui si riferiscono, nel titolo II della spesa ove si tratti di opere o nel titolo I, nel caso di servizi e forniture. L’impegno a valere degli stanziamenti riguardanti i lavori, servizi e forniture formalmente destinati alle funzioni tecniche ai sensi del richiamato articolo 45, comma 3 e seguenti è registrato a seguito della sottoscrizione della contrattazione integrativa dell’esercizio cui gli incentivi si riferiscono, con imputazione all’esercizio in corso di gestione, ed è tempestivamente emesso il relativo ordine di pagamento a favore del proprio bilancio, con contestuale accertamento dell’entrata di pari importo al Titolo terzo delle entrate, tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti”, categoria 3059900 “Altre entrate correnti n.a.c.”, voce del piano dei conti finanziario E.3.05.99.02.00 Fondi incentivanti il personale.

La spesa riguardante gli incentivi tecnici è impegnata, con imputazione agli esercizi di esigibilità dell’obbligazione nei confronti dei dipendenti, anche tra le spese di personale, negli stanziamenti riguardanti tali spese, nel rispetto dei principi contabili previsti per il trattamento accessorio e premiale del personale. La copertura di tale spesa è costituita dall’accertamento di entrata sopra indicato, che svolge anche la funzione di rettificare il doppio impegno, evitando gli effetti della duplicazione della spesa.

Tali modalità di registrazione sono adottate anche per la quota del 20% prevista dal richiamato articolo 45, comma 5, destinata all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione e alle altre finalità previste dai successivi commi 6 e 7 che, a seguito della formale destinazione delle risorse stanziate in bilancio, nel rispetto del richiamato articolo 45, comma 2 e seguenti,”.