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Modifica agli interventi di rigenerazione urbana

Il DL 113/2024, in sede di conversione in legge, ha previsto all’art. 8 ter la modifica della disciplina degli interventi di rigenerazione urbana recata dai commi 42 e seguenti della legge 160/2019 (legge di bilancio 2020).

Come rileva l’Ufficio Studi del Senato, il comma 1 dell'articolo in esame interviene sulla disciplina degli interventi di rigenerazione urbana recata dai commi 42 e seguenti della legge 160/2019 (legge di bilancio 2020), al fine di prevedere due differenti procedure per l’utilizzo delle somme stanziate, distinguendo gli interventi inclusi nel PNRR da quelli non rientranti in tale piano.

Il comma interviene sulla disposizione recata dal comma 42-quater testé illustrato, il cui testo vigente assoggetta tutti gli interventi alla normativa prevista per l’attuazione del PNRR, al fine di prevedere due distinti binari procedurali:

-un “binario ordinario”, per le opere di cui al comma 42 non rientranti nel PNRR, che vengono escluse dal rispetto della normativa dettata per l’attuazione del PNRR, attraverso la loro espunzione dal disposto del comma 42-quater;

-un “binario PNRR” per le opere del comma 42-bis che, in base alla modifica recata dal comma in esame, sono le uniche ad esser contemplate dal nuovo testo del comma 42-quater.

Il comma in esame non si limita a tale modifica, ma integra altresì il comma 42- quater inserendo due nuovi periodi volti a disciplinare gli interventi finanziati esclusivamente a valere sulle risorse nazionali di cui al comma 42. In base a tali nuovi periodi:

-gli interventi in questione sono individuati, attraverso il Codice Unico di progetto (CUP), con apposito decreto ministeriale che dovrà essere adottato entro il 31 ottobre 2024 dal Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Viene altresì precisato che con lo stesso decreto sono individuati anche termini e obblighi per la realizzazione dei medesimi interventi, nonché le relative modalità di monitoraggio e rendicontazione;

-per i comuni individuati con il citato decreto ministeriale vi è l’obbligo di conclusione dei lavori entro il 31 dicembre 2027. Viene inoltre stabilito che il medesimo decreto provvede altresì alla revoca delle risorse assegnate ai comuni per interventi per i quali alla data del 15 settembre 2024 non risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori.

Il comma 2 interviene sulla disciplina, prevista dall’art. 42 del D.L. 50/2022, finalizzata al rafforzamento degli interventi del PNRR da parte dei comuni con popolazione superiore a cinquecentomila abitanti.

Il comma in esame integra il disposto del comma 4 dell’art. 42 del D.L. 50/2022, al fine di stabilire che agli interventi in questione (cioè quelli ricompresi nel Piano degli interventi di cui al comma 2 del medesimo articolo 42) si applicano anche le disposizioni di cui all’art. 2, comma 2, del D.L. 19/2024, che prevedono poteri di verifica in capo alla Struttura di missione PNRR e alla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR.

Si ricorda, in estrema sintesi, che l’articolo 2 del D.L. 19/2024, dispone l’obbligo per i soggetti attuatori delle misure previste dal PNRR di aggiornare, sulla banca dati ReGiS, il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascun programma e intervento. Viene inoltre previsto che l’unità di missione responsabile delle attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo della relativa misura deve attestare sul sistema informatico ReGiS che il cronoprogramma relativo al singolo intervento contenga tutte le informazioni sullo stato di attuazione e che lo stesso assicuri il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi nei tempi previsti dal PNRR (comma 1). La verifica dell’adempimento del suddetto obbligo è assegnata, dal comma 2, alla Struttura di missione PNRR e alla Ragioneria Generale dello Stato (Ispettorato generale per il PNRR). In caso di disallineamenti o incoerenze, lo stesso comma 2 prevede che la struttura di missione PNRR richiede i necessari chiarimenti assegnando un termine, decorso inutilmente il quale Cabina di regia per il PNRR propone al Presidente del Consiglio dei ministri l’esercizio dei poteri sostitutivi.