Modello societario in house: per la Corte Emilia Romagna rientra nelle “società a controllo pubblico”
La Corte dei conti Emilia Romagna (deliberazione n. 42/2025/VSG), nel valutare il rispetto delle disposizioni del D.lgs. 175/2016 (TUSP) da parte di un Ente locale e di una società interamente partecipata dallo stesso, si è soffermata sulla definizione di “società a controllo pubblico”, richiamando sul tema la delibera n. 11/2019/QMIG delle Sezioni riunite in sede di controllo. In particolare, è stato ricordato come le Sezioni riunite avessero ritenuto sufficiente, ai fini dell’integrazione del “controllo pubblico” - centrale per l’individuazione dell’ambito di applicazione, soggettivo o oggettivo, di alcune disposizioni del TUSP - “che una o più amministrazioni dispongano, in assemblea ordinaria, dei voti previsti dall’art. 2359 del Codice civile”. Altresì, era stato affermato, “con specifico riferimento all’applicabilità delle norme predette alle società “in house”, … che la nozione di società a controllo pubblico “contenuta nell’art. 2, c. 1, lett. b) ed m), del D. Lgs. n. 175 del 2016, definisce … l’ambito soggettivo di applicazione di uno specifico aggregato di norme del testo unico, rivolto sia alle società (art. 6,11,14,15 e 25) che, mediatamente, in ragione della definizione di “partecipazione indiretta” (collegata dall’art. 2, c.1, lett. g, a quella di “controllo pubblico”), anche alle pubbliche amministrazioni socie (cfr. art. 4,5,20 e 24). Si tratta, come messo in evidenza anche dalla Sezione delle Autonomie (cfr., per esempio, la deliberazione n. 23/2018/FRG, paragrafo 1.5) di un complesso di norme autonomo e distinto rispetto a quello che fa riferimento alle mere “società partecipate” (destinatarie delle norme del TUSP solo in ragione degli obblighi imposti alle pubbliche amministrazioni socie, cfr., per tutti, gli art. 4,5, 20 e 24) e a quelle “in house” che, oltre ad essere incise dalle norme che hanno come destinatarie le “società a controllo pubblico”, sono direttamente soggette, per esempio, agli artt. 12 e 16, c.7.”
È stata infine constata la “sostanziale sovrapposizione (… per alcuni specifici aspetti disciplinari) tra società a controllo pubblico e società “in house””, circostanza che trova conferma interpretativa sia nei lavori preparatori del TUSP sia “soprattutto nell’orientamento della giurisprudenza oramai indirizzata a considerare “ . . . la Pubblica Amministrazione quale ente che esercita il controllo . . . intesa dal legislatore del TUSP come soggetto unitario, a prescindere dal fatto che, nelle singole fattispecie, il controllo di cui all’art. 2359, 1°comma, n. 1), 2) e 3) , faccia capo ad una singola Amministrazione o a più Amministrazioni cumulativamente” (Cons. di Stato, Sez. VI, sent. n. 3880 del 2023).”