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Modello risultato presunto è da compilare anche nella seconda parte

Il prospetto del disavanzo presunto è compilato da molti enti locali solo nella prima parte. Riteniamo invece che debba essere compilato anche nella seconda parte in quanto la ratio dell'obbligo di allegare al bilancio di previsione il prospetto del risultato presunto non è soltanto quella di consentire di applicare avanzo vincolato e accantonato presunto sul bilancio in corso di approvazione, bensì di intervenire subito in caso di disavanzo di cui lettera E), che non può emergere se ci si ferma alla lettera A, quindi alla prima parte.

D'altro anche il principio di programmazione dispone che la nota integrativa descrive la composizione del risultato di amministrazione presunto individuato nell’allegato a) al bilancio di previsione (lettera E), se negativo e, per ciascuna componente del disavanzo, indica le modalità di ripiano definite in attuazione delle rispettive discipline e l’importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

Per il bilancio 2025-2027 e annualità successive, inoltre dovrà essere compilato anche la parte terza posto l'obbligo per gli enti locali a debito sui fondi Covid di restituire le somme allo Stato.

Il principio di programmazione All. 4/1 Dlgs 118/2011 evidenzia che gli enti che in sede di approvazione del bilancio presentano un disavanzo di amministrazione presunto descrivono nella Nota illustrativa le cause che hanno determinato tale risultato e gli interventi che si intende assumere al riguardo.

Nella Nota illustrativa possono essere individuati i maggiori accertamenti e/o i minori impegni che si prevede di registrare nel corso di ciascun esercizio in attuazione degli eventuali piani di rientro adottati. Tale indicazione consente annualmente di verificare il ripiano del disavanzo effettuato e di individuare l’eventuale ulteriore disavanzo che potrebbe formarsi nel corso di ciascun esercizio.

Gli enti che erano già in disavanzo al 31 dicembre dell’esercizio precedente illustrano altresì le attività svolte per il ripiano di tale disavanzo, segnalando se l’importo del disavanzo presunto al 31 dicembre è migliorato rispetto a quello risultante nell’esercizio precedente di un importo almeno pari a quello iscritto in via definitiva nel precedente bilancio di previsione alla voce “Disavanzo di amministrazione.

Nel caso in cui tale miglioramento non sia stato realizzato, la Nota integrativa indica l’importo del disavanzo applicato al precedente bilancio di previsione che non è stato ripianato, distinguendolo dall’eventuale ulteriore disavanzo presunto formatosi nel corso dell’esercizio, secondo le modalità previste dal paragrafo 9.2.27 del principio applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2).

Con particolare riferimento al disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui l’articolo 4, comma 6, decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, del 2 aprile 2015, concernente i criteri e le modalità di ripiano dell’eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015, prevede "La nota integrativa al bilancio di previsione indica le modalità di copertura dell’eventuale disavanzo applicato al bilancio distintamente per la quota derivante dal riaccertamento straordinario rispetto a quella derivante dalla gestione ordinaria. La nota integrativa indica altresì le modalità di copertura contabile dell’eventuale disavanzo tecnico di cui all’articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 118 del 2011."

Pertanto, la nota integrativa descrive la composizione del risultato di amministrazione presunto individuato nell’allegato a) al bilancio di previsione (lettera E), se negativo e, per ciascuna componente del disavanzo, indica le modalità di ripiano definite in attuazione delle rispettive discipline e l’importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

Con riferimento agli enti locali, si richiama l’ultimo periodo dell’articolo 188, comma 1, del TUEL, il quale prevede che l'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso.