Modello in house: essenziale il rispetto della normativa anche per le partecipazioni esigue
La Corte dei Conti Marche, in tema di società in house, ricorda che “affinché il modello in house sia conforme al dettato legislativo, occorre che il controllo sia analogo a quello esercitato sui servizi interni dell’ente controllante e, affinché ciò esplichi pienamente gli effetti voluti dal legislatore, occorre che sia esercitata un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata” (cfr. Sez. reg. controllo Emilia-Romagna, n. 48/2021/VSGO). In tal senso, anche nei casi in cui vi siano partecipazioni esigue detenute dall’Ente nei predetti organismi, risulta necessario “assicurare il rispetto della normativa in tema di requisiti della società in-house e di presupposti legittimanti i relativi affidamenti (artt. 5 e 192 del d.lgs. 50/2016; art. 16 TUSP) oltre che, esemplificativamente, in tema di adeguamenti statutari (art. 16 TUSP), organi amministrativi (art. 11 TUSP), responsabilità (art. 12 TUSP), personale (artt. 19-25 TUSP), trasparenza e prevenzione della corruzione, iscrizione o permanenza dei presupposti per l’iscrizione all’elenco ANAC.”. (Corte dei Conti Marche, deliberazioni n. 27/2022/VSG, 28/2022/VSG, 29/2022/VSG, 35/2022/VSG)