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Modalità di gestione delle farmacie comunali

Il Dlgs 201/2022 disciplina all’art. 34 coordinamento in materia di farmacie comunali, relativamente a profili concernenti le modalità di gestione e i riflessi delle stesse sulle risorse dei comuni.

Come evidenzia l’Ufficio studio del Senato, l'articolo 34 chiarisce che il rinvio operato dall'articolo 9, comma primo, secondo periodo, della legge 2 aprile 1968, n. 47541 alle modalità di gestione di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, è da intendersi riferito alle "corrispondenti norme" del Titolo III del provvedimento in esame. L’art. 9, primo comma, secondo periodo, della legge 475/1968 prevede che le farmacie di cui sono titolari i comuni possano essere gestite, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 14242, nelle seguenti forme:

a) in economia;

b) a mezzo di azienda speciale;

c) a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari;

d) a mezzo di società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarità.

Si ricorda che il titolo III del provvedimento in esame è composto da due capi: Capo I, Istituzione del servizio pubblico locale (artt. 10-13), e Capo II, Forme di gestione del servizio pubblico locale (artt. 14-20).

Il comma 2 prevede, per il caso di affidamento della gestione a società in house ovvero a capitale misto, l'applicazione tassativa ("in ogni caso") delle previsioni di cui all’articolo 3, commi da 30 a 32, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), in tema di trasferimento di risorse e rideterminazione delle dotazioni organiche.

Il comma 30 richiamato stabilisce che le amministrazioni che costituiscono società o enti, comunque denominati, o assumono partecipazioni in società, consorzi o altri organismi, anche a seguito di processi di riorganizzazione, trasformazione o decentramento, adottano, sentite le organizzazioni sindacali per gli effetti derivanti sul personale, provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate mediante i soggetti di cui allo stesso comma e provvedono alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica.

Il successivo comma 31 prevede che, fino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari al numero dei posti coperti al 31 dicembre dell'anno precedente all'istituzione o all'assunzione di partecipazioni di cui al comma 30, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale, diminuito delle unità di personale effettivamente trasferito.

Il comma 32, infine, dispone che i collegi dei revisori e gli organi di controllo interno delle amministrazioni e dei soggetti interessati dai processi di cui ai commi 30 e 31 asseverino il trasferimento delle risorse umane e finanziarie e trasmettano una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, segnalando eventuali inadempimenti anche alle sezioni competenti della Corte dei conti.

Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata (art. 16, co. 1, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica").

Si ricorda inoltre che nelle società a partecipazione mista pubblico-privata la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al trenta per cento e la selezione del medesimo si svolge con procedure di evidenza pubblica e ha a oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell'attività della società mista (art. 17, co. 1, D.Lgs. 175/2016).