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Mobilità esterna al giudice ordinario

Il TAR dell’Umbria, con sentenza n. 435 del 05 ottobre scorso, ha dichiarato che in tema di pubblico impiego appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie riguardanti le procedure di mobilità esterna (trasferimento del dipendente fra enti del medesimo comparto o di comparti diversi).

Tale fattispecie configura un’ipotesi di cessione del contratto di lavoro, che si verifica nel corso di un rapporto già instaurato e non determina la costituzione di un nuovo rapporto di impiego o una nuova assunzione, comportando solo la modificazione soggettiva del rapporto di lavoro già in atto.