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Misure di tutoraggio anticorruzione nelle società: durata strettamente collegata al contratto sottostante

L’efficacia della misura di sostegno e monitoraggio, rilevabile all’art. 32, comma 8, del d.l. n. 90 del 2014 tra le misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio attivabili sulle imprese affidatarie di contratti pubblici nell’ambito della prevenzione della corruzione, deve necessariamente correlarsi alla durata del contratto al quale tale misura risulta collegata poiché “funzionale alla sua corretta gestione ed esecuzione, essendo la ratio sottesa di stabilire, nella pendenza del legame contrattuale con l’Amministrazione, le condizioni di piena legalità entro cui può e deve svilupparsi tale rapporto”.

Lo chiarisce il Consiglio di Stato con sentenza n. 1791 del 3 marzo 2021, aggiungendo che la validità delle misure risulta vincolata “alla vigenza di un rapporto contrattuale con i pubblici poteri, che costituisce la premessa ed il limite di esplicazione degli interventi, (…) con un orizzonte temporale contenuto nella durata massima del rapporto contrattuale in essere siccome commisurata alle esigenze connesse alla realizzazione dell’appalto pubblico oggetto del contratto.”.

Le limitazioni temporali delle misure di tutoraggio oggetto di analisi, continua il Consiglio, “devono avere un saldo ancoraggio nella legge, dovendo questa, a sua volta, porsi come sintesi ragionevole di un armonioso bilanciamento di contrapposti interessi, pubblici ed individuali, presidiati da garanzie costituzionali”, ciò in quanto le misure stesse “incidono sui poteri di amministrazione e gestione dell’impresa, comprimendo la libertà di iniziativa economica”.

In conclusione il Consiglio sottolinea che non risulta ostativa “la circostanza che nelle linee guida confezionate dall’ANAC si privilegi l’opposta opzione ermeneutica che svincola la misura qui in rilievo, anche per i profili che impingono nella durata, dalla efficacia del rapporto contrattuale di riferimento” in quanto l’applicazione di dette linee guida non risulta vincolante.