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Milleproroghe, tempi pubblicazione delibere e differenza tra IMU versata e dovuta

Il testo del DL 202/2024 emendato dopo il voto in Commissione affari costituzionali al Senato nell’iter di conversione in legge, presenta novità per gli enti locali.

I commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 1 prorogano i termini concernenti la tempestività delle delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe concernenti alcuni tributi comunali, tra cui l’IMU (comma 2-bis) e stabiliscono la disciplina applicabile in caso di differenza (positiva o negativa) fra l’IMU versata e quella effettivamente dovuta.

Come evidenzia l’ufficio parlamentare, il comma 2-bis¸attraverso una modifica dell'articolo 1, comma 72, della legge di bilancio 2024 (legge n. 213 del 2023) consente, anche per il 2024 (oltre che per il 2023 già previsto dal testo vigente) di considerare tempestive le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), purché inserite nel portale federalismo fiscale entro il 30 novembre di ciascuno dei due anni (anziché entro il 30 novembre 2023 previsto dal testo vigente) e pubblicate, ai fini dell’acquisizione della loro efficacia, entro il 15 gennaio 2024 per l'anno 2023 e il 7 febbraio 2025 per l'anno 2024 (il testo vigente fa invece riferimento al solo 15 gennaio 2024 essendo la norma limitata al 2023).

La norma deroga espressamente:

- all’articolo 15-ter del decreto legge 201 del 2011 che stabilisce che, a decorrere dall’anno di imposta 2020 le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che questa avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l’invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno; i versamenti dei tributi di cui al punto precedente, la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1°dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente e i versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1°dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente;

- all’articolo 1, commi 762 e 767 della legge 160/2019. Il comma 762 precisa che i soggetti passivi IMU effettuano il versamento dell’imposta dovuta al comune per l’anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è

pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente. In sede di prima applicazione dell’imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno. Il comma 767 dispone che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente.

Dal combinato disposto delle due disposizioni derogate si desume che le deroghe al termine per inserire nel portale federalismo fiscale e per pubblicare le delibere riguardanti le aliquote si applichino all’IMU (ai sensi dei commi 762 e 767 della legge n. 160 del 2019) e alle imposte diverse dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dall’imposta di soggiorno.

Si ricorda che l’articolo 15-ter del decreto legge 201 del 2011 menziona anche la TASI, oggi non più esistente.

Con riferimento alla tassa sui rifiuti (TARI) il combinato disposto dell’articolo 1, comma 683 della legge n. 147 del 2013, e dell’articolo 3, comma 5-quinquies del decreto-legge n. 228 del 2021 impone ai comuni di approvare le tariffe della TARI entro il 30 aprile di ciascun anno.

Ne consegue che anche tale tassa risulta essere esclusa dall’ambito applicativo della disposizione in commento.

Il nuovo comma 2-ter, invece, attraverso una modifica dell'articolo 1, comma 73, della legge di bilancio 2024, prevede che l’eventuale differenza positiva tra l’IMU, calcolata sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 72, come modificato dal comma 2-bis sopra illustrato (entro il 15 gennaio 2024 per l'anno 2023 e al 7 febbraio 2025 per l'anno 2024) e quella versata entro il 18 dicembre

2023 ed entro il 16 dicembre 2024 (in luogo del solo 18 dicembre 2023 previsto dal testo vigente) ai sensi dell’articolo 1, comma 762 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019), è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 29 febbraio 2024 per l'anno 2023 ed entro il 28 febbraio 2025 per l'anno 2024 (il testo vigente fa invece riferimento al solo 29 febbraio 2024 in quanto riferito soltanto all’anno 2023). Nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.