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Milleproroghe, rinegoziazione o sospensione mutui per la crisi energetica

Il testo del DL 202/2024 emendato dopo il voto in Commissione affari costituzionali al Senato nell’iter di conversione in legge, presenta novità per gli enti locali.

L’art. 3 comma 14-quinquies (Alleggerimento degli oneri da indebitamento degli enti locali) reca una proroga all’anno 2025 di alcune misure specifiche previste per gli anni 2023 e 2024 a favore degli enti locali correlate con le esigenze poste dalle difficoltà determinate dall’emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici.

Come rilevano gli uffici parlamentari, si consente agli enti locali, in considerazione dell’emergenza energetica in corso, di poter effettuare, anche nell’anno 2024, operazioni di rinegoziazione o sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con banche, intermediari finanziari e Cassa depositi e prestiti. Inoltre, in caso di adesione, da parte dell'ente locale, ad accordi promossi dall'Associazione Bancaria Italiana (Abi) e dalle associazioni degli enti locali che prevedono la sospensione della quota capitale delle rate di ammortamento dei finanziamenti in essere, la eventuale sospensione della quota capitale dei mutui bancari in scadenza nell'anno 2023 e 2024 possa avvenire in deroga alle regole dell’art. 204 del TUEL, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste.

Si rammenta che l’articolo 3-ter del decreto-legge n. 198 del 2022 – la cui applicazione è ora estesa all’anno 2024 dalla disposizione in esame – reca disposizioni a favore degli enti locali, correlate con le esigenze poste dalle difficoltà determinate dall’emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici.

In particolare, il comma 2 consente agli enti locali nel corso dell'anno 2023, in considerazione dell’emergenza energetica, di rinegoziare o sospendere con deliberazione di giunta, la quota capitale di mutui e altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche in esercizio provvisorio29, fermo restando l’obbligo di provvedere successivamente alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

Sempre in considerazione dei maggiori costi energetici, il comma 3 interviene nella facilitazione dell’attuazione di eventuali accordi siglati tra ABI e le associazioni rappresentative degli enti locali. In particolare, il comma prevede che, in caso di adesione ad accordi promossi dall'Associazione Bancaria Italiana (Abi) e dalle associazioni degli enti locali che prevedono la sospensione delle quote capitale delle rate di ammortamento dei finanziamenti in essere in scadenza nell'anno 2023, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, tale sospensione può avvenire anche in deroga alle disposizioni di cui all’art. 204, comma 2, del TUEL, riguardanti la disciplina dei piani di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali, e senza la verifica di convenienza di cui all’art. 41, commi 2 e 2-bis, della legge 448 del 2001, prevista per la conversione di mutui, per le operazioni di ammortamento del debito e per le operazioni in strumenti derivati da parte degli enti locali.

Resta fermo in ogni caso il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste. Le sospensioni di cui al comma 3 non comportano il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento.

Le norme di facilitazione procedurale introdotte dall’articolo 3-ter, commi 2-3, del D.L. n. 198/2022 potranno avere effetti concreti solo in presenza di effettive operazioni di rinegoziazione da parte della Cassa Depositi e Prestiti e/o delle banche.