Milleproroghe, modifica incarichi ai pensionati
Il testo del DL 202/2024 emendato dopo il voto in Commissione affari costituzionali al Senato nell’iter di conversione in legge, presenta novità per gli enti locali.
Il comma 10-septies dell’articolo 1 modifica la disciplina restrittiva sulla possibilità, per i soggetti già collocati in quiescenza, di titolarità di incarichi pubblici. La novella concerne l’elevamento da uno a due anni del limite massimo della durata degli incarichi dirigenziali o direttivi conferiti a titolo gratuito.
Come rilevano gli uffici parlamentari, la disciplina restrittiva in esame, relativa alle pubbliche amministrazioni e altri soggetti, vieta, nella formulazione vigente (ora oggetto della modifica summenzionata):
- il conferimento di incarichi a titolo oneroso a soggetti già lavoratori – pubblici o privati e dipendenti o autonomi – e collocati in quiescenza; tale divieto concerne gli incarichi dirigenziali o direttivi, quelli di studio o consulenza, le cariche in organi di governo delle amministrazioni;
- il conferimento ai medesimi soggetti in quiescenza di incarichi dirigenziali o direttivi a titolo gratuito aventi durata superiore a un anno; tale limite si commisura con riferimento a “ciascuna amministrazione”; la novella di cui al presente comma 10-septies prevede l’elevamento di tale limite a due anni, ferma restando l’esclusione di ogni possibilità di proroga o di rinnovo. Si ricorda che, in base al suddetto riferimento legislativo a “ciascuna amministrazione”, è possibile, secondo l’interpretazione seguita dal Dipartimento per la funzione pubblica, il conferimento di incarichi – anche contemporanei, se reciprocamente compatibili – da parte di amministrazioni diverse, purché ciascuno di essi rispetti il limite di durata in oggetto.