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Milleproroghe, modalità di riscossione entrate

Il testo del DL 202/2024 emendato dopo il voto in Commissione affari costituzionali al Senato nell’iter di conversione in legge, presenta novità per gli enti locali.

L’articolo 3, comma 14-septies, proroga i termini previsti dall’articolo 18, comma 1, del decreto n. 289 del 2000 e dall’articolo 12, comma 1, lettera a) del decreto n. 101 del 2022 al 30 settembre 2025 e prevede la revisione dei citati decreti in modo da adeguare la disciplina dell’articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, relativa all’albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali, alla normativa dell’UE.

Inoltre, l’articolo in commento, interpreta gli articoli 52, comma 5, lettera b), n. 1 e 53, comma 1, conformemente alla disciplina unionale, nel senso che le società di scopo o di progetto non sono iscritte all’albo se la società aggiudicataria del bando di gara per l’affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia delle società menzionate, sia già iscritta all’albo. Di conseguenza, gli atti emessi dalle società di scopo o di progetto sono ritenuti legittimi, in quanto emessi in luogo dell’aggiudicatario, obbligato in solido all’adempimento di tutte le prestazioni erogate dalle società.