Milleproroghe, indennità di funzione comuni cratere sisma
Il testo del DL 202/2024 emendato dopo il voto in Commissione affari costituzionali al Senato nell’iter di conversione in legge, presenta novità per gli enti locali.
L’articolo 3, comma 14-quater proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2025, la facoltà per i comuni rientranti nella c.d. zona rossa e con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di applicare l’indennità di funzione prevista per la classe di comuni con una popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti.
L’articolo 3, comma 14-quater, interviene sulla validità temporale della deroga contenuta nell’articolo 44, comma 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, estendendola di un anno, fino al 31 dicembre 2025.
Si tratta di una norma che interviene in favore dei comuni con meno di 5.000 abitanti individuati da un’ordinanza sindacale nella c.d. zona rossa ai quali è attribuita la facoltà di applicare l’indennità di funzione per la classe di comuni con una popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti e in deroga a quanto previsto in materia dall’articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali-TUEL) e dall'articolo 1, comma 136, della legge 7 aprile 2014, n. 56.
L'articolo 82 del TUEL, in particolare, introduce alcuni parametri relativi al trattamento economico degli amministratori locali, demandando ad un decreto del Ministero dell'interno la determinazione monetaria del trattamento.
Tali indennità sono, infatti, stabilite dal regolamento contenuto dal decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119 ma tengono, altresì, conto delle eventuali riduzioni previste dall’articolo 61, comma 10, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da applicarsi ai danni di tutti gli enti che non abbiano rispettato nell’anno precedente il patto di stabilità.
Infine, l’articolo 1, comma 136 della sopracitata legge n. 56/2014 contiene disposizioni relative alla composizione e agli oneri derivanti dalle attività svolte dagli amministratori locali per quel che concerne i comuni fino a 3.000 abitanti e quelli dai 3.001 ai 10.000.