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Milleproroghe, inconferibilità di incarichi regionali ai consiglieri comunali

Il testo del DL 202/2024 emendato dopo il voto in Commissione affari costituzionali al Senato nell’iter di conversione in legge, presenta novità per gli enti locali.

L’art. 1, comma 10-octies (Inconferibilità di incarichi di livello regionale a componenti di consigli comunali) stabilisce che fino al 31 dicembre 2025 non trovi applicazione l’inconferibilità di incarichi amministrativi di vertice o dirigenziali di livello regionale (di cui all'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 39/2013) ai componenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti nonché ai componenti dei consigli di una forma associativa tra comuni che superi i 15.000 abitanti. L’inconferibilità che non trova applicazione riguarda l’assunzione nella medesima regione, nell’anno successivo alla cessazione del mandato comunale, degli incarichi amministrativi di vertice della regione; degli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale; degli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale; degli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.

Come rilevano gli uffici parlamentari, si tratta della proroga di una disposizione, inizialmente limitata al 31 dicembre 2022, introdotta dall’articolo 13-ter del D.L. 4/2022 (sostegni ter) e finalizzata, in base al testo della norma, a non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dagli amministratori locali nel corso del loro mandato, specialmente durante la fase emergenziale da Covid-19 (comma 1).

Il medesimo articolo 13-ter (comma 2) dispone che gli incarichi assegnati nel regime transitorio di cui sopra conservino validità fino alla scadenza naturale dell'incarico.

La deroga era stata successivamente prorogata prima al 31 dicembre 2023 dal D.L. 198/2022, articolo 1, comma 20 e poi al 31 dicembre 2024 dal D.L. 215/2023, articolo 1-bis.

Si ricorda che il decreto legislativo 39/2013 ha dettato disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della L. 190/2012.

In particolare, l'articolo 7, recante la disciplina della inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale, al comma 1, richiamato dall’articolo 13-ter del D.L. 4/2022, prevede che a coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui sopra non possano essere conferiti:

-gli incarichi amministrativi di vertice della regione;

-gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale;

-gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;

-gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.

La disposizione in esame prevede, dunque che tali incarichi possano essere conferiti, fino al 2025, anche a coloro che nell’anno precedente il conferimento dell’incarico abbiano ricoperto la carica di amministratore di un comune - o di una forma associativa di comuni - con popolazione superiore a 15.000 abitanti, situato nella medesima regione. Il divieto permane, invece, per gli ex amministratori regionali.

Ai sensi del comma 3 dell’articolo 7 citato, le cause di inconferibilità di cui sopra non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano già titolari di incarichi.

Si segnala che l’articolo 21, comma 5-quinquies, del provvedimento in esame, abroga invece il comma 2 del citato articolo 7 del D.Lgs. 39/2013 che dispone l’inconferibilità degli incarichi di vertice nelle province e nei comuni con più di 15.000 abitanti a coloro che abbiano svolto un mandato di amministratore provinciale o comunale nell’ente locale che conferisce l’incarico o situato nella stessa regione dell’ente locale che conferisce l’incarico.