Milleproroghe, incarichi di vertice negli enti locali di ex amministratori
Il testo del DL 202/2024 emendato dopo il voto in Commissione affari costituzionali al Senato nell’iter di conversione in legge, presenta novità per gli enti locali.
L’art. 21 comma 5-quinquies (Inconferibilità di incarichi di livello comunale e provinciale ad amministratori locali) consente di conferire incarichi amministrativi di vertice o dirigenziali nelle province e nei comuni agli amministratori locali che hanno svolto il mandato nel medesimo comune o nella medesima regione dell’ente locale che conferisce l’incarico.
A tal fine, viene abrogato l’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 39/2013 che ha introdotto diverse disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della L. 190/2012.
In particolare, l'articolo 7, comma 2, abrogato dalla disposizione in esame, prevede che non possono essere conferiti determinati incarichi:
-a coloro i quali nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico;
-coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico;
-a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione.
Gli incarichi che non possono essere conferiti sono i seguenti:
-incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione;
-incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a);
-incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;
-incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.
Ai sensi del comma 3 dell’articolo 7 citato, le cause di inconferibilità di cui sopra non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano già titolari di incarichi.
In materia è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza 98/2024. La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per contrasto con il criterio direttivo di delega della legge n. 190 del 2012, dell’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo di cui sopra nella parte in cui non consente di conferire l'incarico di amministratore di ente di diritto privato - che si trovi sottoposto a controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a quindicimila abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione - in favore di coloro che, nell'anno precedente, abbiano ricoperto la carica di presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato controllati da amministrazioni locali, provincia, comune o loro forme associative in ambito regionale. La legge delega, argomenta la Corte, nell'individuare gli incarichi di provenienza ostativi, si è limitata ad indicare solo quelli di natura politica con esclusione di quelli di natura amministrativo- gestionale. Al contempo, gli incarichi di amministratore di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico assumono rilievo, nella logica della legge delega, solo in quanto incarichi di destinazione.