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Milleproroghe, deroga utilizzo avanzo vincolato solo per pochi

Il testo del DL 202/2024 emendato dopo il voto in Commissione affari costituzionali al Senato nell’iter di conversione in legge, presenta novità per gli enti locali.

Il comma 10-novies, introdotto nel corso dell’esame in sede referente al Senato, autorizza le regioni e gli enti locali, nonché gli enti ad essi strumentali, ad utilizzare, in sede di approvazione del rendiconto 2024, le quote di avanzo vincolato di amministrazione, limitatamente alle risorse di parte corrente, oltre che per la copertura del disavanzo della gestione 2024 delle Aziende del servizio sanitario regionale anche per il sostegno degli operatori del settore turistico-ricettivo, termale e della ristorazione, che esercitano la propria attività nei comuni, classificati come montani, della dorsale appenninica in conseguenza delle perdite subite nel periodo dal 1° novembre 2022 al 15 gennaio 2023.

Come evidenziano gli uffici parlamentari, il comma 10-novies sostituisce il comma 822-bis dell’art.1 della legge n. 197 del 2022, il quale, nella vigente formulazione - inserita dall’art. 3, comma 12- quinquies, del D.L. n. 215 del 2023 (decreto-legge “proroga termini 2023”) - autorizza le regioni e gli enti locali, nonché gli enti ad essi strumentali (di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 118 del 2011), in sede di approvazione del rendiconto 2023, allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione limitatamente alle risorse di parte corrente, da destinare alla copertura del disavanzo della gestione 2023 delle aziende del servizio sanitario regionale.

Con la disposizione in esame tale facoltà viene estesa anche in sede di approvazione del rendiconto 2024 e finalizzata non solo per la copertura del disavanzo delle aziende del servizio sanitario regionale della gestione del 2023 nonché del 2024, ma anche per il sostegno degli operatori del settore turistico- ricettivo, termale e della ristorazione, che esercitano la propria attività nei comuni, classificati come montani, della dorsale appenninica in conseguenza delle perdite subite di almeno il 30% nel periodo dal 1° novembre 2022 al 15 gennaio 2023.

Con riguardo a tale ultima finalità, si ricorda che già le risorse svincolate in sede di approvazione del rendiconto 2022 sono state utilizzate per il sostegno degli operatori del settore turistico-ricettivo, termale e della ristorazione, che esercitano la propria attività nei comuni, classificati come montani, della dorsale appenninica, a condizione che abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel periodo dal 1° novembre 2022 al 15 gennaio 2023 di almeno il 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.

Si ricorda che il comma 822 della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio per il 2023) ha autorizzato gli enti territoriali, in sede di approvazione del rendiconto dell’esercizio 2022 nonché del rendiconto 2023 (termine così esteso ai sensi dell’art. 3, comma 12-

quinquies, del D.L. n. 215 del 2023), previa comunicazione all’amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme, allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni.

Le risorse svincolate in sede di approvazione del rendiconto 2022 possono essere utilizzate da ciascun ente per tre finalità:

a) la copertura dei maggiori costi energetici sostenuti dagli enti territoriali, nonché dalle aziende del servizio sanitario regionale;

b) la copertura del disavanzo della gestione 2022 delle aziende del servizio sanitario regionale derivante dai maggiori costi diretti e indiretti conseguenti alla pandemia di Covid-19 e alla crescita dei costi energetici;

c) contributi per attenuare la crisi delle imprese dovuta ai rincari delle fonti energetiche; c-bis) il sostegno degli operatori del settore turistico-ricettivo, termale e della ristorazione, che esercitano la propria attività nei comuni, classificati come montani, della dorsale appenninica, a condizione che abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel periodo dal 1° novembre 2022 al 15 gennaio 2023 di almeno il 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente (finalità aggiunta dall’art. 16- ter, comma 1, del D.L. n. 198 del 2022).

Il successivo comma 823 della legge n. 197 del 2022 prevede che le somme svincolate in sede di rendiconto 2022 e utilizzate per le finalità di cui al comma 822 sono comunicate al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni in esame. Al riguardo è stato emanato il D.M. 27 aprile 2023 il quale ha disposto che per quote di avanzo vincolato di amministrazione riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte, si intendono le risorse vincolate del risultato di amministrazione derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione che residuano a seguito: a) della completa realizzazione dell'intervento cui il trasferimento era destinato, secondo le modalità richieste dall'amministrazione erogante, nel corso degli anni precedenti; b) del pieno finanziamento di interventi in corso di realizzazione disposto negli esercizi precedenti cui hanno concorso risorse proprie dell'ente.

Il D.L. “Proroga termini” dello scorso anno (n. 215 del 2023), che ha esteso la disciplina anche in sede di rendiconto 2023, ha tuttavia limitato lo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione di cui al comma 822 alle sole risorse di parte corrente per la copertura del disavanzo della gestione 2023 delle aziende del servizio sanitario regionale.

Si evidenzia che, a differenza di quanto disposo nel D.L. “Proroga termini” dello scorso anno (n. 215 del 2023), la norma in esame interviene esclusivamente sul comma 822-bis il quale consente lo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione di cui al comma 822 limitatamente alle risorse di parte corrente per la copertura del disavanzo delle aziende del servizio sanitario regionale, estendendone l’applicazione anche in sede di approvazione del rendiconto per l’anno 2024. Non è invece modificato il comma 822, il quale, nel testo vigente, autorizza gli enti territoriali allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione soltanto in sede di approvazione del rendiconto per gli esercizi 2022 e 2023.