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Milleproroghe, concorsi previo esperimento di mobilità rinvio al 31 dicembre 2025

Il testo del DL 202/2024 emendato dopo il voto in Commissione affari costituzionali al Senato nell’iter di conversione in legge, presenta novità per gli enti locali.

Il comma 10-bis dell’articolo 1 sposta dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine entro cui è possibile bandire concorsi pubblici in deroga all’obbligo di previo esperimento delle procedure di mobilità volontaria. Il comma 10-decies consente analoga deroga, fino al 31 dicembre 2026, in riferimento ad alcune assunzioni da parte di enti territoriali finalizzate alla stabilizzazione di personale a tempo determinato in possesso di determinati requisiti.

Come rilevano gli uffici parlamentari, il comma 10-bis dell’articolo 1, opera una modifica al comma 8 dell’articolo 3 della legge n. 56 del 2019.

Nello specifico, la norma in esame dispone che le procedure concorsuali, derogatorie rispetto all’ordinario obbligo di svolgere procedure di mobilità volontaria di cui all’art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, previste dall’articolo che viene inciso, possano essere esperite dalle pubbliche amministrazioni fino al 31 dicembre 2025, in luogo del precedente termine posto al 31 dicembre 2024.

Si ricorda che il comma 8 dell’articolo 3 della legge n. 56 del 2019 dispone che, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fin al 31 dicembre 2024 (in luogo dell’originale riferimento al triennio 2019-2021, modificato dall’art. 1, comma 14-ter, del decreto-legge n. 80 del 2021) i concorsi pubblici banditi dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché le relative assunzioni, possono essere effettuate in deroga all’obbligo di svolgimento delle procedure di mobilità volontaria di cui all’articolo 30 del medesimo decreto. Tuttavia, la norma specifica che resta fermo il disposto di cui all’articolo 1, comma 399, della legge n. 145 del 2018 sui termini dilatori di decorrenza delle assunzioni nel corso del 2019.

Per completezza, quest’ultima norma dispone che determinate amministrazioni non possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019.

In tema di mobilità del personale pubblico, si rammenta che la mobilità volontaria (tramite passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche) è disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, mentre i successivi articoli 33, 34 e 34-bis pongono la disciplina della mobilità collettiva.

In particolare, l’articolo 30 permette di ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, dietro domanda di trasferimento e con assenso dell'amministrazione di appartenenza in determinati casi.

L’art. 3 del D.L. 80/2021 ha infatti modificato parzialmente la suddetta disciplina limitando i casi in cui tale forma di mobilità sia subordinata all'assenso dell'amministrazione di appartenenza. In particolare, la condizione dell'assenso permane qualora ricorra una delle seguenti fattispecie:

-si tratti di posizioni motivatamente infungibili e tale carattere e la motivazione medesima siano stati dichiarati dall'amministrazione di appartenenza;

-il richiedente la mobilità sia stato assunto da meno di tre anni;

-la mobilità determini, per l'amministrazione di appartenenza, una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente;

-il richiedente sia dipendente di determinate amministrazioni

Inoltre, fino all'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza.

Infine, nell'ambito dei rapporti di lavoro, i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune, ovvero, a distanza non superiore a 50 chilometri dalla sede in cui il dipendente è adibito.

Analogamente, anche il comma 10-decies, parimenti introdotto durante l’iter al Senato, opera una limitazione all’applicabilità dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001. In particolare, la norma dispone che le assunzioni di cui all’articolo 3, commi 5 e 5-ter del decreto-legge n. 44 del 2023 possono essere effettuate fino al 31 dicembre 2026, senza previamente esperire le procedure di mobilità volontaria di cui all’articolo 30 richiamato.

Occorre sottolineare che il comma 5 dell’articolo 3 appena menzionato prevede che, fino al 31 dicembre 2026, alcuni enti territoriali (regioni, province autonome, città metropolitane e comuni) possano procedere alla stabilizzazione di personale già in servizio come dipendenti a tempo determinato presso la medesima amministrazione, previo colloquio selettivo e all’esito della valutazione positiva dell’attività lavorativa svolta.

Le stabilizzazioni - relative alla qualifica già ricoperta - possono riguardare il personale (non dirigenziale) già in servizio come dipendente a tempo determinato, come sopra riportato, e che rientri in tutte le seguenti condizioni:

a) abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che procede all’assunzione;

b) sia stato reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali, conformi ai relativi princìpi (su tali procedure) di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

c) che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), dell’articolo 20 del D.Lgs. n. 75 del 2017; tali lettere richiedono che il lavoratore da stabilizzare risulti in servizio (successivamente al 28 agosto 2015) con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione ovvero, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, presso le amministrazioni con servizi associati, e che sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione.

Invece, il comma 5-ter dispone che le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria possano prevedere, fino al 31 dicembre 2026, nell'ambito dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale dirigenziale, una riserva di posti non superiore al 50 per cento in favore del personale che abbia maturato con pieno merito almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, costituiti nell’ambito dei territori delle suddette regioni in relazione ad eventi sismici verificatisi dal 6 aprile 2009.