Messa in sicurezza edifici e territorio, proroga lavori
La conversione in legge del DL 228/2021 “Milleproroghe” apporta una modifica al comma 143 art. 1 Legge 145/2018 in materia di messa in sicurezza edifici e territorio.
In particolare, la Commissione riunione I e V della Camera ha approvato il seguente emendamento:
Art. 1-bis.
(Proroga termini affidamento opere messa in sicurezza edifici e territorio)
1.Al comma 143 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: « I termini di cui al primo periodo sono prorogati di tre mesi, con riferimento alle opere oggetto di contributi assegnati entro il 31 dicembre 2021, fermi restando in ogni caso i termini e le condizioni di cui al comma 139-ter ».
Richiamo normativo:
Legge 145/2018 - art. 1 - Comma 143
143. L'ente beneficiario del contributo di cui al comma 139 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 141: a) per le opere con costo fino a 100.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro sei mesi; b) per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro dieci mesi; c) per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi; d) per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi. Ai fini del presente comma, per costo dell'opera pubblica si intende l'importo complessivo del quadro economico dell'opera medesima. Qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA) i termini di cui al primo periodo sono aumentati di tre mesi. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 144 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 141, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione.