← Indietro

MePA: contratti sotto i 40.000 euro soggetti comunque a bollo

La Risposta n. 370/2019 dell'Agenzia delle entrate ribadisce, ancora una volta, l'obbligo di sottoporre ad imposta di bollo i documenti telematici sottoscritti digitalmente, anche se relativi a contratti di valore inferiore a 40.000,00 euro, stipulati tramite il mercato elettronico della Pubblica amministrazione – piattaforma CONSIP spa – MEF "Acquistinretepa.it" .
Per l'Amministrazione, i contratti stipulati tramite il MePA, anche nella forma del "documento di stipula" e lo scambio di documenti digitali, configurano scritture private e come tali sono soggette ad imposta di bollo sin dall'origine (v. risoluzione. 96/E del 16 dicembre 2013).
La richiesta, non esplicitata ed implicitamente non accolta dall'Amministrazione, è quella di sottoporre ad imposta di bollo solo in caso d'uso i contratti formati per corrispondenza, posto che l'art. 32 c. 14 del Codice dei contratti pubblici che prescrive: "Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri". 
Con riferimento agli atti indicati in tariffa, l’articolo 2 della tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972 prevede l’applicazione dell’imposta di bollo fin dall’origine per le "Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti", mentre l’articolo 24 della stessa tariffa dispone l’applicazione dell’imposta di bollo per gli "Atti e documenti di cui all’articolo 2 redatti sotto forma di corrispondenza o di dispacci telegrafici, ancorché contenenti clausole di cui all’articolo 1341 del codice civile…". La nota a margine a detto articolo 24 precisa, tuttavia, che "L’imposta è dovuta sin dall’origine se per gli atti e documenti è richiesta dal codice civile a pena di nullità la forma scritta…". L'Agenzia precisa che: "detta nota va intesa nel senso che non è sufficiente che un atto o documento sia redatto sotto forma di corrispondenza, per essere sottoposto al pagamento dell’imposta bollo solo in caso d’uso ai sensi dell’articolo 24 della tariffa, poiché, qualora ci si trovi in presenza di atti, quali quelli individuati dalla nota a margine dell’articolo in commento, l’imposta in argomento è dovuta sin dall’origine". Di conseguenza, posto che per gli appalti pubblici la forma scritta è prescritta ab sustantiam (art. 1350 c.c.; art. 3 D.Lgs. 50/2016) e la Corte di Cassazione (sentenza numero 12540 del 17 giugno 2016) ha precisato che "...i contratti conclusi dalla pubblica amministrazione richiedono la forma scritta ‘ad substantiam’ e devono inoltre di regola essere consacrati in un unico documento, ad eccezione dell’ipotesi eccezionale di contratti conclusi con ditte commerciali, prevista dall’articolo 17  del R.D. n. 2240 del 1923, in cui è ammessa la conclusione a distanza, a mezzo di corrispondenza, nella forma di scambio di proposte e accettazione tra assenti: tale requisito di forma è dunque soddisfatto in caso di cd. elaborazione comune del testo contrattuale, e ciò mediante la sottoscrizione di un unico documento contrattuale il cui contenuto sia stato concordato dalle parti, anche laddove la sottoscrizione di tale unico documento non sia contemporanea ma avvenga in tempi e luoghi diversi a sottoscrizione di tale unico documento non sia contemporanea ma avvenga in tempi e luoghi diversi", l'Agenzia ribadisce che "lo scambio di documenti digitali tra i due soggetti concretizza una particolare procedura prevista per la stipula di detta scrittura privata". 
Di conseguenza, i contratti stipulati tramite MePA, secondo le varie modalità procedurali, sono soggetti al tributo fin dall’origine in forza dell’articolo 2 della tariffa che prevede il pagamento dell’imposta di bollo nella misura di 16,00 euro per ogni foglio.
Si ricorda, per completezza, che per le modalità operative di assolvimento dell'imposta l'Agenzia aveva pubblicato la Risposta n. 321/2019 (si veda la precedente news a tema).