MEF: maggiorazione aliquota IMU dello 0,08% (art. 1, co. 755, L. 160/2019)
Sono stati chiesti al MEF dei chiarimenti riguardo l’applicazione, anche per l’anno 2021, dell’aliquota maggiorata IMU dello 0,08%, deliberata nel 2020, come prevista dall’art. 1, comma 755, L. 160/2019.
Con la RISOLUZIONE N. 8/DF, del 21 settembre 2021, il Ministero dell’Economia e delle Finanze afferma che “la mancata adozione di una delibera sulle aliquote IMU per l’anno 2021 determina l’effetto della conferma automatica di tutte le aliquote approvate per il 2020, compresa anche quella maggiorata dell’1,14%, risultante per l’appunto dall’applicazione della suddetta maggiorazione dello 0,08%”.
Si ricorda che l’art. 1, comma 755, L. 160/2019 stabilisce: “a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento”
Come viene precisato nella risoluzione predetta, l’espressione “espressa deliberazione del consiglio comunale” si riferisce esclusivamente all’anno 2020, il primo anno di applicazione della cosiddetta “nuova IMU”.
Pertanto, concluso il peridio di transizione tra il vecchio e il nuovo regime IMU, nei comuni che versano nelle condizioni di legge, la maggiorazione di cui all’art. 1, comma 755, L. 160/2019 diventa un’aliquota IMU, alla quale si applicano le stesse regole generali stabilite per altre aliquote.
Per queste ragioni, come sostenuto dal MEF, trova applicazione il principio generale sancito dall’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, ripreso dall’art. 1, comma 767, L. 160/2019, che prescrive: “Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”.
A conferma di quanto sostenuto, infine, il MEF richiama il dettato normativo di cui all’art. 1, comma 755, L. 160/2019, e segnatamente la sola possibilità, negli anni successivi al 2020, per i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, di ridurre la maggiorazione applicata nell’anno 2020; la mancata approvazione delle aliquote IMU per l’anno 2021 e per i successivi anni determina automaticamente la conferma di tutte le aliquote approvate per l’anno 2020, inclusa, dunque, l’aliquota maggiorata dell’1,14%, di cui all’art. 1, comma 755, L. 160/2019.