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MEF, precisazioni sull'obbligo del contradditorio preventivo

Il Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze, il 29 febbraio 2024, ha fornito un atto di indirizzo dell'istituto del contraddittorio di cui all’art. 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000).

Il Vice Ministro ha chiarito fin da subito che, nonostante le modifiche, introdotte con il d.lgs. 219/2023, abbiano elevato l’istituto del contraddittorio “al rango di principio generale a tutela dei diritti di partecipazione amministrativa del contribuente nell’ambito dell’attuazione del rapporto tributario”, tuttavia lo stesso non abbia una valenza assoluta e ciò in considerazione del contenuto del comma 2 della norma sopracitata, che stabilisce: “Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.”.

Infatti, l'istituto trova applicazione solo nei casi in cui l’Amministrazione finanziaria possa offrire una adeguata motivazione in ordine ad un ritenuto fondato motivo per la riscossione.

Invece, in caso di atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, il contraddittorio è escluso. Sul punto, il Vice Ministro ribadisce che per comprendere effettivamente quali siano gli atti concretamente esclusi dall'applicazione dell'istituto, è necessario attendere l'apposito decreto del MEF.

Attraverso il citato atto di indirizzo, viene, inoltre, chiarito che la procedura applicativa dell’istituto, prevista al comma 3 dell'art. 6-bis: "non fa mostra di volersi sostituire a quella che già da tempo regola le forme partecipative e l’esercizio del contraddittorio di cui introduttivamente si è detto. E ciò soprattutto per l’assenza di un apparato normativo, a finalità abrogativa, che diversamente sarebbe stato necessario", così confermando la portata “condizionata” e non assoluta della norma. Sul punto, viene citata la Relazione illustrativa di accompagnamento del d.lgs. 219/2023, che riguardo l’art. 6-bis chiarisce che la disposizione non fa venir meno le garanzie procedimentali già esistenti a legislazione vigente.

Infine, il Vice Ministro ha osservato che la disciplina di cui all’art. 6-bis verrà adattata e specificata, in relazione alla partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento, in osservanza degli artt. 1 e 41, co. 2, d.lgs. 13/2024, con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 30 aprile 2024 e proprio per questo, ha colto l'occasione per puntualizzare: “una lettura interpretativa d’ordine sistematico delle recenti novità normative che si sono susseguite porta a far ritenere che fino al momento dell’emanazione del decreto ministeriale di elencazione delle fattispecie nelle quali il diritto al contraddittorio è assolutamente escluso e, in ogni caso, fino alla predetta data del 30 aprile 2024 nulla sia mutato in ordine alle modalità procedurali di contraddittorio, occorrenti per far legittimamente valere la pretesa tributaria, tradizionalmente disciplinate nella legislazione ancora vigente”. Dunque, fino a quando non verrà emanato il decreto ministeriale contenente l'elencazione degli atti per i quali il diritto al contraddittorio è escluso e comunque fino al 30 aprile 2024 (in osservanza del combinato disposto degli artt. 1, co. 2-bis e 41, co. 2, d.lgs. 13/2024) nulla cambia rispetto alle modalità procedurali di contraddittorio fino ad oggi vigenti.