MEF: arriva il decreto per la definizione degli atti non preceduti dal contraddittorio
Dal prossimo 30 aprile entrerà in vigore l’attuazione dello schema d'atto che l’Amministrazione finanziaria dovrà inviare ai propri contribuenti, anticipando i contenuti del contraddittorio, previsto dall'art. 6-bis della Legge 27 luglio 2000 n.212 sulla base del decreto delegato n. 219/2023 per l'attuazione della riforma fiscale.
Con la Legge 27 luglio 2000, n. 212 in materia di “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”, all’art 6 -bis in tema di “Principio del contraddittorio”, si è stabilito:
“1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
3. Per consentire il contradditorio, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L'atto non è adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.”
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha definito, con decreto del 24 aprile 2024 (in via di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), gli atti che possono essere considerati atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, autonomamente impugnabili ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che non sono preceduti dal contraddittorio informato ed effettivo.
Dunque dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sicuramente entro il 30 aprile, avremo la possibilità di comprendere con certezza il quadro regolamentare per l'applicazione dell’art. 6-bis l. n. 212/2000.
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