Master non universitari con IVA ordinaria
I MASTER post lauream non universitari, non finanziati o riconosciuti da enti pubblici, ovvero erogati da una Società genericamente iscritto ad un Elenco Regionale degli Organismi Formativi senza un accreditamento riferibile a tale specifica attività formativa, non possono beneficiare dell'esenzione da IVA, di cui all'articolo 10, n. 20) del DPR 633/1972 e scontano l'aliquota IVA ordinaria.
Il riconoscimento di un credito di imposta (previsto dai commi da 536 e 537 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020) non può valere, di per sé, quale implicito ed indiretto riconoscimento per atto concludente da parte dello Stato della specifica attività didattica e formativa posta in essere dal Contribuente, dato che la concessione del credito di imposta in esame non garantisce alcuna funzione di controllo e vigilanza da parte dell'ente pubblico e la rispondenza dell'attività resa agli obiettivi formativi di interesse pubblico che l'Ente è preposto a tutelare, requisito espressamente previsto dalla circolare 22/E del 2008 per consentire il riconoscimento dell'esenzione IVA.
Lo chiarisce la Risposta 487/2021.