Margini di compensazione dei crediti/debiti con le partecipate
La Corte dei Conti Calabria (deliberazione n. 141/2021/PARI) ha censurato un Ente regionale che, rilevando un maggior debito nei confronti di una propria partecipata nell’ambito dell’asseverazione ex art. 11, co. 6, lett. j), del D.lgs. 118/2011, non ha provveduto all’accantonamento ad apposito fondo motivando che “trattasi di importi compensabili con maggiori entrate da accertare o somme già esistenti nel bilancio regionale”. Nel merito, i magistrati, riconoscendo la validità della motivazione adottata solo per una parte del debito, che potrà essere riallocata a bilancio in considerazione delle quote vincolate del risultato di amministrazione, evidenziano tuttavia che talune spese invece, non sussistendo “alcuna documentazione giuridico/contabile a supporto, … oltre a non essere iscritte tra i residui passivi regionali, per dichiarazione della Regione, risultano, altresì, prive di copertura anche in riferimento alla loro configurazione quali possibili passività potenziali e, quindi, in termini di accantonamento al relativo fondo”. In tal senso non condividono “la deduzione regionale sulla base della quale il mancato accantonamento trovi giustificazione in ragione della circostanza secondo cui si tratterebbe di importi compensabili con maggiori entrate da accertare. Difatti, se in ossequio al principio della prudenza, in sede di rendicontazione, tutte le componenti negative devono essere contabilizzate anche se non sono definitivamente realizzate, di converso, la copertura delle medesime non può essere affidata a maggiori entrate da accertarsi, ma ad entrate già accertate … o ad appositi accantonamenti da operarsi a Fondo passività potenziali”. Facendo espresso rinvio alla delibera n. 244/2017 della Corte dei Conti Veneto, il Collegio ha altresì ricordato che “la compensazione legale, per rapporti di debito/credito certi, liquidi ed esigibili tra ente territoriale e società partecipata, è possibile quando, in concreto, ci sia corrispondenza tra quanto contabilizzato dall'ente e quanto contabilizzato dalla società per le poste da portare in compensazione, nonché quando le entrate a compensazione risultino accertate”.