Margine corrente che finanzia investimenti
Nel DM MEF 13° correttivo ai principi contabili, emerge la precisazione sull’utilizzo del margine corrente per gli investimenti, secondo cui occorre nettizzare la sola quota di avanzo di amministrazione destinata al finanziamento di spese correnti ricorrenti e al rimborso dei prestiti. In particolare:
“Può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, secondo le modalità individuate nel principio applicato della contabilità finanziaria, il saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente, in termini di competenza finanziaria, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione destinato al finanziamento delle spese correnti ricorrenti e del rimborso dei prestiti, comprese le spese finanziate con la quota libera del risultato di amministrazione ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio (dalla nettizzazione sono escluse le spese correnti non ricorrenti nonché il fondo anticipazione di liquidità) del fondo di cassa, delle entrate vincolate nel risultato di amministrazione alla fine dell’esercizio, delle entrate accantonate nei fondi confluite nel risultato di amministrazione alla fine dell’esercizio e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti”.
Delfino & Partners ha già sviluppato commenti e approfondimenti sui nuovi aggiornamenti ai principi contabili. A partire dal mese di settembre, saranno organizzati webinar di approfondimento, a cura del dott. Maurizio Delfino.
Nei prossimi giorni pubblicheremo il calendario degli incontri, dove sarà dato spazio anche all'analisi dei casi operativi, proposti dagli enti partecipanti.