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Manutenzione e riqualificazione illuminazione pubblica: aliquota IVA applicabile

Come già evidenziato nella precedente news del 3 marzo, l'Agenzia delle entrate ha fornito indicazioni sugli interventi di riqualificazione energetica relativa ad impianti di illuminazione pubblica. Il documento si presentava, però, incompleto della parte finale. La Risposta n. 144/2021 è stata quindi ripubblicata e la sintesi dei chiarimenti ivi forniti consente di individuare l'aliquota IVA applicabile a diversi interventi che, in specie nell'ambito di project financing per la riqualificazione energetica, ha visto prassi diversificate.

Posto che la riqualificazione energetica non ha una propria "identità" IVA, ma vede applicata l'imposta relativa all'intervento edilizio nel quale è inserita, l'Agenzia delle entrate chiarisce che:

-riqualificazione energetica: gli interventi di riqualificazione energetica che si sostanziano in una manutenzione di impianti esistenti (es. “sostituzione” degli apparecchi illuminanti, dotati degli “accessori” elettrici idonei al tipo di lampada installata, e, in casi residuali, nella sostituzione della sola lampada) non sono ammessi a fruire dell’aliquota agevolata del 10% prevista dal combinato disposto dei n. 127- quinquies e n. 127-quaterdecies della Tabella A, parte III, allegata al decreto IVA e dell’art. 3, comma 11, del D.L. n. 90 del 1990, laddove non si sostanzino in un “insieme sistematico di opere” ovvero si inserisca nel contesto di un più ampio e strutturato insieme di opere, funzionali a “trasformare” l’organismo o rinnovare l’intero tessuto urbano, di entità e consistenza tali da essere qualificate in termini di “interventi pesanti” (così si esprime la risoluzione n. 15/E del 12 luglio 2018 con riferimento agli interventi di restauro e risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia).

-realizzazione ex novo di una parte dell'impianto di illuminazione: gli interventi di installazione di un nuovo impianto di illuminazione precedentemente non esistente, in quanto realizzato in zone sprovviste di luce pubblica; l'installazione di un nuovo impianto ad integrale sostituzione di quello preesistente per motivi di sicurezza; gli interventi di ampliamento e/o di potenziamento di impianti esistenti, sono invece ammessi a fruire dell’aliquota IVA ridotta ai sensi dei n. 127-quinquies e n. 127-septies qualora si concretizzino effettivamente nella costruzione, ossia nella realizzazione ex novo, ancorché parziale, di un nuovo tratto di rete elettrica comunale, nella completa sostituzione dell’impianto preesistente con realizzazione di un nuovo tratto di rete elettrica, nell’ampliamento dell’impianto preesistente o nel completamento del medesimo mediante l’installazione di nuovi punti luce (laddove l’impianto sia stato valutato inidoneo a fornire un adeguato grado di flusso luminoso alla zona di riferimento secondo la normativa di settore) ed a condizione che i medesimi interventi siano distintamente individuati nell’ambito del contratto di appalto stipulato con le P.A interessate, sia in relazione alla tipologia di intervento da realizzare sia in relazione al corrispettivo specificamente pattuito.
Restano invece esclusi da tale trattamento agevolato gli interventi di semplice sistemazione, miglioria o riparazione della rete, nonché gli interventi di mera “sostituzione di apparecchi di illuminazione per risparmio energetico” e “sostituzione di lampade alimentate attraverso la rete con lampade alimentate mediante pannelli fotovoltaici e l’installazione di interruttori crepuscolari per finalità di risparmio energetico”, che sono considerati interventi di riqualificazione energetica e pertanto non possono fruire dell’aliquota IVA agevolata qualora non si sostanzino in un “insieme sistematico di opere”, secondo quanto sopra rappresentato;

-interventi di adeguamento normativo e tecnologico: analogamente a quanto già evidenziato in tema di interventi di “riqualificazione energetica”, gli interventi di adeguamento normativo o tecnologico non godono espressamente di disposizioni IVA agevolate. Possono fruire dell’aliquota IVA del 10% soltanto se presentino, in concreto, le caratteristiche – come sopra individuate – degli interventi di “manutenzione straordinaria” agevolabili (i.e., realizzazione ex novo, ancorché parziale, di un nuovo tratto di rete elettrica, completa sostituzione dell’impianto preesistente o anche ampliamento della rete elettrica). Troverà invece applicazione l’aliquota IVA ordinaria per gli interventi che si sostanzino in un semplice adeguamento della rete elettrica o si esauriscano in un intervento di “riqualificazione energetica” che, come già chiarito, non sia realizzato tramite l’effettuazione di un “insieme sistematico di opere”.