Mansioni dopo la ricostituzione del rapporto di lavoro
Aran ha espresso il seguente orientamento (CFL 266), in materia di costituzione del rapporto di lavoro.
DOMANDA
Il dipendente che chiede la ricostituzione del rapporto di lavoro ai sensi dall’art. 26 del CCNL del 16.11.2022, può essere adibito a mansioni diverse da quelle svolte prima della cessazione?
RISPOSTA
in relazione al quesito in oggetto si ritiene che la formulazione letterale della nota disciplina contrattuale prevista dall’art. 26 del CCNL del 16.11.2022, ai sensi della quale “Il dipendente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di dimissioni può richiedere, entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro. In caso di accoglimento della richiesta, il dipendente è ricollocato nella medesima posizione rivestita, secondo il sistema di classificazione applicato nell’ente, al momento delle dimissioni”, consenta la ricostituzione del rapporto soltanto nella “medesima posizione ricoperta”, da intendersi come inquadramento, cui corrispondano mansioni comunque equivalenti a quelle svolte al momento della cessazione.