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Manovra bilancio 2022 -2024, rinegoziazione anticipo liquidità

Uno dei nuovi articoli inseriti nel ddl bilancio 2022 prevede la rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità Enti territoriali. In particolare:

  1. Le regioni e gli enti locali che hanno contratto con il Ministero dell’economia e delle finanze anticipazioni di liquidità ad un tasso di interesse pari o superiore al 3 per cento, per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dell’articolo 13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, possono richiedere che i relativi piani di ammortamento siano rinegoziati secondo i seguenti termini e condizioni:

a) decorrenza della modifica dei piani di ammortamento dal 1° gennaio 2022 e rimborso in trenta anni mediante rate annuali costanti, ad eccezione della rata in scadenza nell’anno 2022 di cui al seguente punto c), comprensive di capitale ed interessi, ferme restando le date di pagamento previste nei contratti di anticipazione originari;

b) tasso di interesse applicabile alla rinegoziazione, a decorrere dalla predetta data del 1° gennaio 2022, pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella dell’anticipazione di liquidità, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS sulla base della quotazione del quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il tasso di interesse viene determinato dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e pubblicato sul proprio sito internet;

c) la rata in scadenza nel 2022 è calcolata, per la quota capitale, secondo il piano d’ammortamento modificato risultante dall’operazione di rinegoziazione. La relativa quota interessi è calcolata, con riferimento al periodo intercorrente tra il giorno successivo alla data di pagamento della rata annuale in scadenza nel 2021 e il 31 dicembre 2021 incluso, sulla base del tasso di interesse stabilito nel piano di ammortamento vigente prima della rinegoziazione e, con riferimento al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2022 incluso e la data di pagamento della rata annuale in scadenza nel 2022 inclusa, sulla base del tasso di interesse di cui alla precedente lettera b).

d) con riferimento alle anticipazioni concesse in favore delle regioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, in relazione alle quali è prevista la sospensione fino al 2022 della quota capitale annuale, ai sensi dell'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, i piani di ammortamento risultanti dall’operazione di rinegoziazione prevedono il pagamento nell’anno 2022 della sola quota interessi. La relativa quota capitale, come determinata ai sensi della precedente lettera a), è rimborsata in quote annuali di pari importo negli anni di ammortamento restanti, a decorrere dal 2023. Qualora l’importo della quota interessi in scadenza nel 2022, risultante dal piano di ammortamento derivante dalla rinegoziazione, sia maggiore di quello della quota interessi risultante dal piano di ammortamento antecedente la rinegoziazione, la regione versa quest’ultima quota interessi.

2. Con riferimento alle operazioni di rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità concesse in favore degli enti locali, al fine di garantire la gestione della relativa operatività, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, un atto aggiuntivo all’addendum di cui all’art. 1, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Nell'atto aggiuntivo all’addendum sono definiti, tra l'altro, criteri e modalità per il perfezionamento delle predette operazioni di rinegoziazione, da effettuarsi secondo un contratto tipo, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A. L'atto aggiuntivo all’addendum è pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A.

3. Le richieste di rinegoziazione delle anticipazioni concesse in favore degli enti locali possono essere trasmesse, dagli enti locali medesimi alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., nel periodo intercorrente tra il [14] febbraio 2022 e il [18] marzo 2022, secondo le modalità stabilite nell'atto aggiuntivo di cui al comma 2, previa deliberazione autorizzativa della Giunta, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione. I contratti relativi alle operazioni di rinegoziazione sono perfezionati entro il [28] aprile 2022. Nel caso in cui il perfezionamento dell’operazione di rinegoziazione sia successivo alla data di pagamento della rata annuale in scadenza nel 2022 prevista dai contratti di anticipazione originari, gli enti locali devono corrispondere tale rata nella misura prevista dai contratti originari. L’importo pari alla differenza, positiva o negativa, tra la rata di ammortamento corrisposta e quella di cui al piano di ammortamento risultante dall’operazione di rinegoziazione, in scadenza nel medesimo anno, è regolato entro il 31 dicembre 2022 con le modalità previste nell’atto aggiuntivo di cui al comma 2.

4. Per le attività svolte da Cassa depositi e prestiti S.p.A. oggetto dell’atto aggiuntivo di cui al comma 2 è autorizzata la spesa complessiva di [300.000] euro per l'anno 2022 cui si provvede ai sensi della presente legge.

5. Con riferimento alle operazioni di rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità stipulate dalle regioni con il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro-Direzione Seconda, le richieste di rinegoziazione potranno essere effettuate dalle regioni medesime mediante domanda a firma congiunta del presidente e del responsabile finanziario, da trasmettere entro il 31 gennaio 2022, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione. Le operazioni di rinegoziazione sono perfezionate mediante la stipula, per ciascuna regione, di un unico atto modificativo dei contratti originari relativi alla concessione di una o più anticipazioni di liquidità, al quale sono allegati i nuovi piani di ammortamento relativi alle singole anticipazioni di liquidità concesse. Nel caso in cui la rata dell’anno 2022 abbia scadenza anteriore rispetto al perfezionamento dell’atto modificativo, le regioni che abbiano fatto domanda di rinegoziazione corrispondono la detta rata del 2022 sulla base del piano di ammortamento derivante dalla rinegoziazione medesima.

6. Gli atti modificativi mediante i quali sono perfezionate le operazioni di rinegoziazione di cui al comma 1 non costituiscono novazione dei contratti originari di concessione delle anticipazioni di liquidità. Restano pertanto ferme, per quanto non espressamente modificato nei suddetti atti, tutti i termini e le condizioni previste nei medesimi contratti originari.

7. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 456 le parole “fino all'esercizio 2045” sono sostituite dalle seguenti “fino alla chiusura della gestione commissariale di cui al comma 452”;

b) il comma 458 è sostituito dal seguente " La gestione commissariale di cui al comma 452 è chiusa a decorrere dal 1 gennaio 2022 quando risultino pagati tutti i debiti posti a suo carico ai sensi della lettera a) del comma 454.

Alla chiusura della gestione commissariale la Regione Piemonte subentra nei rapporti passivi assunti dalla medesima nei confronti dello Stato, provvedendo direttamente al pagamento dei debiti relativi alle anticipazioni di liquidità, da contabilizzare nel rispetto dell'art. 1, commi 692 e seguenti, della legge 8 dicembre 2015, n. 208. Ai fini della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 453:

1) le risorse residue sulla contabilità speciale della gestione commissariale derivanti dall'applicazione del comma 456 e inerenti al contributo ivi disciplinato sono trasferite al bilancio della regione Piemonte;

2) le eventuali ulteriori risorse che residuano rispetto a quelle di cui al punto precedente sono riversate d’ufficio ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.”.