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Manovra 2022 – 2024 incentivi personale recupero evasione

La legge 145/2018 art. 1 comma 1091 dispone che “Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione”.

La magistratura contabile ha evidenziato (da ultimo vedasi delibera Corte Conti Piemonte 96/2021) che quota di maggiore gettito può essere impiegata, oltre che per il trattamento accessorio del personale, anche per il potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate. La norma, pertanto, è volta ad incentivare gli enti ad impiegare risorse per il potenziamento della riscossione non solo in termini di incentivi economici per il personale impiegato negli uffici preposti alla gestione delle entrate, ma anche per potenziare le dotazioni strumentali di tali uffici.

Per i termini di approvazione del bilancio di previsione, le norme di riferimento del D.Lgs. n. 267 del 2000 sono contenute nell’art. 151. In particolare, il primo comma di tale articolo prevede che gli enti locali “deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre”. L’ultimo periodo del medesimo comma specifica che “[i] termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”.

La possibilità di utilizzare il maggiore gettito accertato e riscosso relativo agli accertamenti dell’imposta municipale propria e della TARI per il potenziamento dell’attività di riscossione è condizionata all’approvazione del bilancio di previsione entro il 31 dicembre e non anche entro il termine eventualmente prorogato con decreto ministeriale ai sensi dell’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000.

Anche altre sezioni regionali hanno chiarito che l’inciso di cui alla norma citata consente la facoltà di destinare risorse per incentivi al personale per l’accertamento di imposte municipali alla condizione dell’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto “entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”, e cioè nei termini previsti dall’art. 163, comma 1, Tuel, e dunque solo nel caso in cui il bilancio di previsione sia approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente”.