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Manovra 2022-2024, fondo sicurezza urbana anche nei prossimi anni

L’art. 35 quater del DL 113/2018, convertito in Legge 132/2018, come modificato dall’art. 1, comma 920 Legge 145/2018 e dall’art. 1, comma 540 Legge 160/2019, dispone in materia di potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni, consentendo assunzioni a tempo determinato per la Polizia municipale, anche in deroga ai limiti di cui art. 9 comma 28 DL 78/2010.

Il finanziamento è pari a 25 milioni a partire dal 2022. Il riparto per il 2022 e 2023 è già stato effettuato con DM Interno 25 giugno 2021.

Richiamo normativo:

DL 132/2018 art. 35 quater Potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni

1.Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2018 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di polizia locale, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Alla copertura dei relativi oneri si provvede:

a) quanto a euro 1 milione per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a euro 1 milione per l'anno 2018 e a euro 5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a euro 5 milioni per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.

3. Il fondo di cui al comma 1 potrà essere alimentato anche con le risorse provenienti dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la quota spettante al Ministero dell'interno.

4. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.