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Mancato rispetto tempi di pagamento, 4 sanzioni per ente e dipendenti

Come più volte evidenziato, l’art. 4 bis comma 2 del DL 13/2023 dispone che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare, integrando i rispettivi contratti individuali, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento.

La norma discende dalla Riforma PNRR 1.11 ed implica anche una corretta previsione dei flussi di cassa da parte di tutti i responsabili di settore – come confermato dal DM MEF 25.07.2023 – e la determinazione del fondo cassa finale presunto non su base meccanica (competenza + residui) bensì ragionata sulla base di FCDE e trend storici, tenendo anche conto della voci di spesa da cui non esce cassa (FPV; accantonamenti; quota di assorbimento del disavanzo).

In caso di mancato rispetto dei tempi di liquidazione e pagamento, ex Dlgs 231/2002, quindi, scattano quattro possibili rischi e sanzioni:

  1. L’ente locale subisce interessi di mora per tardato pagamento, con rivalsa sui responsabili che li hanno determinati
  2. L’eventuale utilizzo dell’anticipo di tesoreria, se prolungato, comporta oneri e responsabilità
  3. L’ente locale subisce accantonamento a fondo garanzia debiti commerciali, con riduzione della capacità di spesa
  4. I dirigenti / responsabili subiscono la decurtazione della retribuzione di risultato