mancato riconoscimento debito fuori bilancio, per fare valere i propri diritti il creditore deve fare ricorso al tribunale ordinario
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3184/2024 ha sancito che in caso di mancato riconoscimento di un debito fuori bilancio, la sostanziale lesività nei confronti del creditore è data dall’inadempimento del rapporto sottostante, relativo all’obbligazione pecuniaria, e non già dalla omessa adozione della deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio.
Quindi la questione è civilistica non amministrativa; il potenziale creditore deve rivolgersi al tribunale ordinario non al TAR / Consiglio di Stato, per far valere quanto l’art. 191 comma 4 TUEL dispone in modo molto chiaro ovvero: Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo 191, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.