Mancato assorbimento del disavanzo
Il principio contabile di competenza finanziaria potenziata rileva al paragrafo 9.2.26 un passaggio di estrema importanza in caso di mancato assorbimento del disavanzo di amministrazione pianificato, ovvero:
Se in occasione dell’approvazione del rendiconto il disavanzo di amministrazione non è migliorato rispetto al disavanzo di amministrazione dell’esercizio precedente di un importo almeno pari a quello definitivamente iscritto alla voce “Disavanzo di amministrazione” del bilancio di previsione per il medesimo esercizio, le quote del disavanzo applicate al bilancio e non recuperate sono interamente applicate al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta alle quote del recupero previste dai piani di rientro in corso di gestione con riferimento a tale esercizio, mentre l’eventuale ulteriore disavanzo è ripianato dagli enti locali secondo le modalità previste dall’ultimo periodo dell’articolo 188, comma 1, del TUEL, non oltre la scadenza del piano di rientro in corso, e dalle Regioni negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura/legislatura regionale.
A tal fine:
a) è considerato ripianato il disavanzo applicato in via definitiva al bilancio di previsione per il quale, nel corso dell’esercizio, sono state pienamente realizzate le operazioni individuate nel relativo piano di rientro, per un importo pari ai maggiori accertamenti di entrata e ai minori impegni registrati nelle scritture contabili se puntualmente previsti nel piano di rientro (o nella Nota integrativa al bilancio di previsione). Ai fini della compilazione delle tabelle di cui ai paragrafi 9.11.7 e 13.10.3 del principio applicato della programmazione (allegato 4/1), le quote del disavanzo ripianato sono attribuite alla componente del disavanzo cui il piano di rientro si riferisce;
b) il disavanzo non ripianato è pari alla differenza tra l’importo iscritto in via definitiva alla voce “Disavanzo di amministrazione” nel bilancio di previsione per l’esercizio cui il rendiconto si riferisce e il disavanzo ripianato di cui alla lettera a), salvo quanto previsto dal paragrafo 9.2.28;
c) l’ulteriore disavanzo è costituito dal nuovo disavanzo formatosi nel corso dell’esercizio, indicato come “Disavanzo dell’esercizio N” nei prospetti di cui al paragrafo 13.10.3 del principio applicato della programmazione.
Nei casi in cui non è possibile verificare la realizzazione degli accertamenti di entrata e delle economie di spesa previsti nel piano di rientro, il disavanzo ripianato è pari alla riduzione del disavanzo rappresentato dalla lettera E dell’allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione rispetto a quello della lettera E del rendiconto dell’esercizio precedente. Ai fini della compilazione delle tabelle di cui al paragrafo 13.10.3 del principio applicato della programmazione (allegato 4/1), le quote del disavanzo ripianato sono attribuite alle componenti del disavanzo di amministrazione in ordine di anzianità di formazione del disavanzo stesso.