← Indietro

Mancato accantonamento trattamento fine mandato, è debito fuori bilancio

La Corte dei Conti Abruzzo, con delibera n. 64/2021 è intervenuta in materia di indennità di fine mandato. La corresponsione dell’indennità di fine mandato del Sindaco disciplinata dall’art. 82, comma 8, lett. f, del T.U.E.L. di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'istituto ha trovato espressa regolamentazione nell'art.10 del decreto ministeriale n.119/2000, che ne ha stabilito la misura in un'indennità mensile spettante per ogni 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotta per periodi inferiori all'anno. Successivamente il comma 719 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), ha previsto che, dal 1° gennaio 2007, l'indennità di fine mandato del Sindaco spetti solamente «nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi».

In difetto di idoneo preventivo accantonamento deve negarsi l’imputazione al bilancio dell’esercizio corrente di una integrazione dello stanziamento al fine di garantire la copertura finanziaria dell’onere emerso a seguito di richiesta intervenuta successivamente. Il mancato accantonamento può determinare, tuttavia, la sussistenza degli elementi costitutivi per il riconoscimento di un debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e), del T.U.E.L., qualora l’Ente si sia giovato delle prestazioni del Sindaco pro tempore, con utilità in favore dell’ente locale nell’espletamento di funzioni pubbliche, seppur in violazione delle procedure sancite nell’art. 191, comma 1, del T.U.E.L.