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Malfunzionamento piattaforma digitale e riapertura termini di presentazione dell’offerta

Il TAR Sicilia, Sezione Seconda, con sentenza n. 2038/2024 decidendo sull’annullamento della mancata ammissione di una società ad una gara europea a procedura aperta per l'appalto del servizio di stampa e recapito di posta ordinaria e raccomandata relativa al servizio idrico integrato, ha confermato i limiti entro cui può essere ammessa la riapertura/sospensione dei termini per la presentazione dell’offerta in caso di malfunzionamento della piattaforma digitale.

Nel caso di specie la ricorrente chiedeva l’annullamento della propria esclusione lamentando un “vizio di sistema” della piattaforma telematica di gara, la quale richiedeva l’inserimento obbligatorio della “procura” atta a comprovare il potere di firma dell'eventuale procuratore nella busta amministrativa, evidenziando che la stazione appaltante avrebbe omesso di sospendere il termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della piattaforma e/o abbia omesso di prorogare il medesimo termine ai sensi dell'art. 25, c. 2, d.lgs. n. 36/2023 omettendo, inoltre, di attivazione di apposito soccorso istruttorio in favore dalla ricorrente stessa.

Il Collegio, richiamando quanto già espresso dalla medesima Sezione, ha puntualmente indicato le condizioni necessarie per il riconoscimento della sospensione e proroga del termine di presentazione telematica dell'offerta precisando che:

a. alla luce del disposto dell'art. 25, c. 2, d.lgs. n. 36/2023, non è revocabile in dubbio che se l'operatore economico - il quale si avvale dei mezzi di comunicazione elettronica messi a disposizione dalla stazione appaltante - non riesce a tramettere la propria offerta entro il termine prestabilito a causa di un malfunzionamento informatico imputabile alla stazione appaltante, lo stesso ha diritto ad essere rimesso in termini per la presentazione dell'offerta;

Il TAR, avendo escluso a monte un comportamento negligente dell’operatore economico, ha dichiarato l’illegittimità dell’esclusione della ricorrente accertando che l’impossibilità per la medesima di presentare tempestivamente la propria domanda di partecipazione è dipesa “dall’errata individuazione della procura quale documento obbligatorio in sede di piattaforma di gara; laddove il medesimo documento, per espressa previsione della lex specialis (nonché per basilari considerazioni di ordine logico, posto che è ben possibile che il potenziale offerente scelga di non avvalersi di alcun rappresentante), è meramente eventuale”, pertanto, in applicazione dell’art. 25, c. 2, d.lgs. n. 36/2023 (ma anche dell’art. 1 del disciplinare di gara), la stazione appaltante avrebbe dovuto dare seguito all’istanza di proroga dei termini della società ricorrente, in modo da consentire la presentazione della propria offerta.