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Maggiore spesa per utenze comporta debito fuori bilancio

La Corte dei Conti Valle d’Aosta ha risposto con delibera 4/2020 a una richiesta di parere in merito alla possibilità di autorizzare il funzionario del Servizio tecnico alla liquidazione, a valere sull’esercizio 2020, di spese riguardanti fatture di energia elettrica e riscaldamento dell’anno 2019, che non è stato possibile impegnare nel corso del medesimo esercizio 2019.

Le maggiori spese, non preventivabili in corso di esercizio, sarebbero legate ad un maggior costo dell’energia elettrica di circa il 22%, come da chiarimenti del fornitore del servizio. Alla richiesta di parere è stata allegata documentazione che attesta come l’Amministrazione abbia tentato di disporre l’impegno di maggior spesa, ricorrendo agli strumenti della variazione di bilancio (ex art. 175 D.lgs. 267/2000 - TUEL) e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio (ex art. 194 TUEL), e tuttavia non sia mai stata raggiunta la maggioranza necessaria per approvare la proposta di deliberazione. In tale contesto, l’autorizzazione al pagamento delle spese per consumi di energia elettrica e riscaldamento dell’anno 2019, ad avviso del richiedente, troverebbe copertura nello stanziamento del bilancio triennale 2019/2021, esercizio 2020, già approvato, e fondamento nella deliberazione della Giunta comunale sullo schema di bilancio di previsione per l’esercizio 2020, che garantisce copertura per le spese di energia elettrica e gas di competenza dell’anno 2020.

La Corte dei Conti ha evidenziato che nel caso delle spese a carattere continuativo, quali quelle relative alle utenze, la cui somma da pagare non sia determinata ma solo genericamente determinabile a priori, l’impegno di spesa è necessariamente presunto; esso viene perciò determinato dall’amministrazione tramite un giudizio prognostico prudente e ponderato, secondo una regola di corretta gestione contabile e di buona amministrazione che poggi sui criteri della ragionevolezza e dell’attendibilità.

Nel caso delle spese a carattere continuativo, quali quelle relative alle utenze, la cui somma da pagare non sia determinata ma solo genericamente determinabile a priori, l’impegno di spesa è necessariamente presunto; esso viene perciò determinato dall’amministrazione tramite un giudizio prognostico prudente e ponderato, secondo una regola di corretta gestione contabile e di buona amministrazione che poggi sui criteri della ragionevolezza e dell’attendibilità.

Per la suddetta categoria di spese, pertanto, un corretto parametro di riferimento può essere costituito dalla spesa complessivamente sostenuta per l’acquisizione del medesimo bene o servizio nell’anno (o nel triennio) precedente. Qualora, poi, nel corso dell’esercizio emergano maggiori somme rispetto a quelle impegnate, l’ordinamento contabile prevede appositi strumenti di copertura, quali la variazione di bilancio (art. 175 TUEL) o il prelevamento dal fondo di riserva (artt. 166 e 176 TUEL), di competenza, rispettivamente, dell’organo consiliare e dell’organo esecutivo dell’ente locale.

Ulteriore istituto cui spesso gli enti locali fanno ricorso, in ipotesi del genere, è costituito dal riconoscimento di debiti fuori bilancio (art. 194, primo comma, del TUEL), attribuita alla competenza del consiglio dell’ente locale. Tale procedura, va precisato, è ammissibile solo nelle cinque fattispecie specificamente previste dall’art. 194 TUEL, trattandosi di strumenti amministrativi tipi e non è pertanto utilizzabile per ipotesi diverse da quelle indicate dalla legge.

In particolare, il caso in esame rientra nella fattispecie di cui alla lett. e) dell’art. 194, ossia acquisizione di beni e servizi avvenuta in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente e nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. Al riguardo, occorre soffermarsi sulla natura giuridica degli strumenti di copertura sopra indicati. Si tratta, invero, di strumenti tipizzati: non è possibile, cioè, ricorrere a forme di copertura diverse da quelle specificamente stabilite dalla legge.

Diversamente, verrebbe disatteso il principio secondo cui gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste il previo impegno contabile, registrato sul competente programma del bilancio di previsione e la relativa attestazione di copertura finanziaria: v. il già citato art. 191, primo comma TUEL, la cui attenta lettura consente di affermare che un’eventuale maggiore spesa maturata nel corso di un esercizio finanziario non può trovare copertura nel programma di bilancio riferito ad un anno diverso da quello di competenza (principio della competenza finanziaria)