Maggiore discrezionalità sulla parte variabile del fondo
L’art. 79 comma 3 della pre intesa CCNL Funzioni locali 2019-2021, firmata il 5 agosto scorso, prevede, in attuazione dell’art. 1, comma 604 Legge 234/2022, che gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all’art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all’art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all’anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all’art. 17, comma 6. Le risorse così stanziate sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.
Quindi, non appena sarà in vigore il nuovo contratto, gli aumenti discrezionali alla parte variabile del fondo della contrattazione decentrata non saranno legati solo al finanziamento del risultato.