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Maggiore disavanzo riassorbito, beneficio su annualità seguenti se è un effettivo anticipo del piano

La Corte dei Conti Sezione Autonomie, con delibera n. 9/2023, è intervenuta su una questione di massima concernente i rapporti tra la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e la facoltà, concessa in caso di ripiano del disavanzo in misura superiore alla quota “applicata” all’esercizio in ragione dell’anticipo di attività (riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni) previste per gli esercizi finanziari successivi in attuazione del piano di rientro, di non applicare il disavanzo di amministrazione al bilancio di esercizi successivi.

In particolare la Sezione ha affrontato il quesito: «se la facoltà di non applicare il disavanzo di amministrazione ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato, per effetto dell’anticipo delle attività riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, al bilancio degli esercizi seguenti (introdotta dall’art. 111, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 – e successivamente enunciata nel paragrafo n. 9.2.30 dell’allegato 4/2 al decreto legislativo 118/2011 - possa ritenersi applicabile anche agli Enti il cui Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale sia ancora oggetto d’esame presso la competente Commissione del Ministero Interno».

E’ confermata dal diritto positivo la facoltà attribuita agli Enti in piano di riequilibrio pluriennale finanziario «di beneficiare del maggior ripiano del disavanzo rispetto a quello applicato in via definitiva al bilancio di previsione, riducendo le quote da recuperare negli esercizi successivi liberando spazi di spesa nei successivi esercizi. La normativa consente, pertanto, alle Amministrazioni che evidenzino, in sede di esecuzione delle misure di risanamento, risultati particolarmente virtuosi, addirittura anticipando la realizzazione degli obiettivi finanziari programmati negli esercizi successivi, di liberare spazi aggiuntivi di impiego di risorse a beneficio delle comunità amministrate.

Con il D.M. Economia e Finanze 7 settembre 2020, sono state fornite indicazioni per l’esercizio di tale facoltà nel quadro della regolamentazione della contabilità finanziaria degli enti territoriali recata dall’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 al paragrafo 9.2.30 e 9.2.25.

La Sezione Autonomie di esprime favorevolmente sull’accoglimento della possibilità contenuta nel quesito.

Si ritiene che il vantaggio, per l’ente in riequilibrio, di utilizzare le risorse liberate ai sensi del comma 4-bis dell’articolo 111 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (introdotto dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27) e del paragrafo 9.2.30 del richiamato principio contabile, possa essere fruito anche se il piano si trova ancora nella fase istruttoria. Ciò in quanto, a prescindere da tale circostanza, il piano assume il compito di ricondurre l’ente in riequilibrio sin dalla sua adozione. La richiamata disposizione può essere quindi applicata anche agli enti il cui piano è in attesa di verifica, per i quali in un determinato esercizio ricorrano le descritte condizioni di applicare, in sede di approvazione (o variazione) del bilancio di previsione per gli esercizi immediatamente successivi, un importo a titolo di “disavanzo di amministrazione” di cui ai relativi schemi, diminuito del “maggior recupero”, per effetto dell’anticipo delle attività riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, come specificato dalla norma.

In ogni caso ricordiamo che la procedura di cui art. 111 comma 4 bis DL 18/2020 non si applica al caso di riassorbimento del disavanzo da riaccertamento straordinario ex art. 3 comma 7 Dlgs 118/2011, in quanto in tale caso non è presente un effettivo piano di rientro del disavanzo.