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Maggiore accertamento in conto residui

Si riscontra in numerosi enti locali la tendenza a incassare le somme relative ad annualità precedenti in conto competenza, anzichè registrare un maggiore accertamento in conto residui sull'annualità corrispondente. L'accertamento in conto residui è sempre dovuto, anche se il residuo attivo è inferiore all'importo da incassare come pure nel caso in cui il residuo attivo è stato eliminato o totalmente già incassato. Registrando il maggiore accertamento in conto residui, consegue che le somme corrispondenti confluiscano nel risultato di amministrazione in lettera E - ad aumentare l'avanzo libero disponibile o a ridurre il disavanzo - oppure (caso meno frequente) in lettera C - quota vincolata - o in lettera D - quota destinata agli investimenti.

Incassare, viceversa, tali somme in conto competenza, comporta l'immediata disponibilità delle somme relative ma genera irregolarità contabile, tranne i casi di lecito accertamento per cassa, quali quelli per l'IMU, l'IPT, la RCauto.

Le evidenti irregolarità sono almeno le seguenti:

1) Si anticipa l'applicazione dell'avanzo di amministrazione

2) Si sottraggono risorse dall'assorbimento del disavanzo (in caso di disavanzo)

3) Si utilizzano le risorse per finalità differenti da quelle volute dal legislatore, posta la perentorietà dell'art. 187 comma 2 Tuel, che impone, tra l'altro, che l'avanzo libero disponibile sia applicato per le spese correnti solo se queste sono non permanenti.