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Maggiorazione IMU su tutti gli imponibili

La maggiorazione ex Tasi, ovvero maggiorazione IMU pari al 0,8 per mille per i Comuni che l’avevano già applicata gli anni precedenti, si applica anche agli immobili di lusso, ai fabbricati merce, a tutti i fabbricati categoria D.

Lo prevede l’art. 108 del DL 104/2020 “DL Agosto” per colmare una involontaria lacuna della Legge 106/2019 legge di bilancio 2020, all’art. 1 comma 755.

La nuova norma prevede:

Art. 108 Maggiorazione ex-Tasi

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 755 le parole «da adottare ai sensi del comma 779,» sono soppresse e le parole «dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento».

Richiamo normativo

Legge 160/2019 art. 1 comma 755:

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.