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Maggiorazione costo del personale ammesso in deduzione: chiarimenti dell’Agenzia

L’Agenzia delle entrate nella circolare n. 1/E/2025 fornisce chiarimenti ed indicazioni agli uffici in merito all’art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 che introduce, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 , una nuova misura, per i titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni, finalizzata a favorire l’incremento occupazionale attraverso il riconoscimento di una maggiorazione del costo del personale ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, anche appartenente a determinate categorie svantaggiate (per le quali è prevista un’ulteriore maggiorazione del costo deducibile). Non ne possono beneficiare i datori di lavoro titolari di redditi che non sono classificabili né come reddito d’impresa né come reddito di lavoro autonomo, tra cui gli enti locali che non sono soggetti ad IRES, ma potrebbero fruirne le società partecipate e gli organismi soggetti ad IRES, di cui all'art. 73 comma1 lettere a) e b) del TUIR, nei limiti ovviamente delle altre disposizioni in tema di assunzione di personale.
Per gli enti non commerciali residenti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, il comma 4 dell’articolo 3 del decreto attuativo (Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in data 25 giugno 2024) prevede che la maggiorazione spetti esclusivamente per le assunzioni dei lavoratori a tempo indeterminato impiegati nell’esercizio dell’attività commerciale, a condizione che risultino da separata evidenza contabile.