L’utilizzo della carta di credito e del POS comporta il giudizio di conto e la figura di agente contabile a denaro
Non c’è dubbio che il maneggio di denaro con moneta elettronica quale carta di credito comporti l’assoggettamento al giudizio di conto un capo al soggetto titolare, che è inquadrato come agente contabile. Più dubbio è l’inquadramento della stessa procedura ex art. 138 e seguenti Dlgs 174/2016, al caso di utilizzo del POS – point of sale.
La Corte dei Conti che si è espressa sul tema è invece chiara: si applica la procedura del giudizio di conto sia a chi maneggia carta di credito, sia a chi utilizza il POS.
Come abbiamo evidenziato nella nostra news del 5 marzo 2023, l’espressione “maneggio di denaro” va intesa nel senso più ampio e comprende tutti i crediti dell’Amministrazione che il contabile ha l’ obbligo di riscuotere, anche se la riscossione viene effettuata da altri soggetti (subagenti contabili, POS, conto corrente postale). Stessa cosa dicasi relativamente agli incassi eseguiti con carta di credito.
Quindi nel caso si applica la disciplina dell'agente contabile e l'obbligo di resa del conto giudiziale.
Sul punto si sono espresse alcune sezioni regionali Corte dei Conti. Vedasi la Corte dei Conti Toscana Sezione Giurisdizionale sentenza n. 285/2017 e la Corte Conti Sardegna Sezione Giurisdizionale sentenza n. 294/2018, che rilevano come le movimentazioni riconducibili al singolo agente contabile comportino la tenuta della resa del conto in capo a quest’ultimo
Circa l’utilizzo della carta di credito, la Corte Conti Marche Sezione Giurisdizionale ha confermato con sentenza n. 89/2022 l’assoggettamento a giudizio di conto e quindi il presupposto di agente contabile.
L’utilizzo del POS – point of sale - dovrebbe essere sempre comunque intestato ad un responsabile, che assume la qualifica di agente contabile. Occorre comunque evidenziare nella prassi numerosi casi di enti locali che non individuano la fattispecie di agente contabile in caso di utilizzo di POS.