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L’utilizzo della carta di credito e del POS comporta il giudizio di conto e la figura di agente contabile a denaro

In vista del rendiconto 2024, come noto, occorre effettuare, dopo la resa del conto di ogni singolo agente contabile, la riconcialiazione delle partite (confronto tra movimenti e saldo) e la parifica del conto (attestazione della corrispondenza tra le scritture contabili dell'ente e il conto giudiziale).

Non c’è dubbio che il maneggio di denaro con moneta elettronica quale carta di credito comporti l’assoggettamento al giudizio di conto un capo al soggetto titolare, che è inquadrato come agente contabile. Più dubbio era l’inquadramento della stessa procedura ex art. 138 e seguenti Dlgs 174/2016, al caso di utilizzo del POS – point of sale.

La Corte dei Conti che si è espressa sul tema è invece chiara: si applica la procedura del giudizio di conto sia a chi maneggia carta di credito, sia a chi utilizza il POS.

Come abbiamo evidenziato nella nostra news del 5 marzo 2023, l’espressione “maneggio di denaro” va intesa nel senso più ampio e comprende tutti i crediti dell’Amministrazione che il contabile ha l’ obbligo di riscuotere, anche se la riscossione viene effettuata da altri soggetti (subagenti contabili, POS, conto corrente postale). Stessa cosa dicasi relativamente agli incassi eseguiti con carta di credito.

Quindi nel caso si applica la disciplina dell'agente contabile e l'obbligo di resa del conto giudiziale.

Sul punto si sono espresse alcune sezioni regionali Corte dei Conti. Vedasi la Corte dei Conti Toscana Sezione Giurisdizionale sentenza n. 285/2017 e la Corte Conti Sardegna Sezione Giurisdizionale sentenza n. 294/2018, che rilevano come le movimentazioni riconducibili al singolo agente contabile comportino la tenuta della resa del conto in capo a quest’ultimo

Circa l’utilizzo della carta di credito, la Corte Conti Marche Sezione Giurisdizionale ha confermato con sentenza n. 89/2022 l’assoggettamento a giudizio di conto e quindi il presupposto di agente contabile.

L’utilizzo del POS – point of sale - dovrebbe essere sempre comunque intestato ad un responsabile, che assume la qualifica di agente contabile. Nella prassi numerosi casi di enti locali non individuano la fattispecie di agente contabile in caso di utilizzo di POS; tale modo di procedere non è corretto in quanto viene eluso un aspetto operativo che assume rilievo in termini di responsbailità.

Il conto giudiziale agente contabile responsabile del POS non può essere riportato a zero, ma deve esprimere i saldi delle movimentazioni mensili. Bisogna richiedere le rendicontazione degli operatori abilitati (es. Nexi) e incrociare i dati.