L’ordinanza contingibile e urgente che impone l’affissione del Crocifisso negli uffici pubblici è illegittima
Secondo il Consiglio di Stato l’ordinanza mediante cui il Sindaco impone la presenza del Crocifisso negli uffici pubblici è illegittima in quanto esorbita i poteri attribuiti allo stesso dagli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267 del 2000 e risulta emessa in difetto di attribuzioni.
Il Giudice dell’appello, con sentenza 2567/2024 del 18 marzo, ha attentamente osservato il dato normativo evidenziando che il comma 5 dell’appena citato art. 50 attribuisce al Sindaco, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, il potere di emettere ordinanze contingibili e urgenti quando vi sia un'"urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche..." e che il successivo art. 54 al comma 4 prevede che il Sindaco "adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana" ed il comma 4-bis del medesimo articolo precisa che "i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare [le situazioni che favoriscono] l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti".
Dalla suesposta analisi normativa il Collegio ha ritenuto illegittima l’ordinanza che motivava l’affissione del Crocifisso negli uffici pubblici con l’urgenza di preservare “le attuali tradizioni ovvero mantenere negli edifici pubblici di questo comune la presenza del crocifisso quale simbolo fondamentale dei valori civili e culturali del nostro paese" ritendo la motivazione non rientrante “neppure indirettamente, in alcuno dei presupposti di fatto che avrebbero legittimato l'esercizio del relativo potere”.
Il Consiglio di Stato ha quindi osservato che “in tema di provvedimenti contingibili e urgenti, "soltanto a fronte di una puntuale rappresentazione della situazione di grave pericolo attuale, suffragata da istruttoria e motivazione adeguate, si può giustificare l'eccezionale deroga al principio di tipicità degli atti amministrativi ed alla disciplina vigente, attuata mediante l'utilizzazione di provvedimenti extra ordinem" (così C.d.S., Sez. V, 27 ottobre 2022, n. 9178), ne deriva che il provvedimento impugnato è stato emesso in difetto di attribuzioni e che pertanto, in accoglimento del gravame, deve ritenersi per tali ragioni illegittimo”.