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L’OPERATORE ECONOMICO SOTTOPOSTO A CONTROLLO GIUDIZIARIO PUÒ PARTECIPARE ALLA GARA

L’Anac, con il parere nr. 2 del 2024, ha confermato la possibilità di invitare a gara un operatore economico sottoposto a controllo giudiziario. Si legge nel comunicato: “..Sulla base del disposto dell’art. 94, comma 2, del d.lgs. 36/2023, nella parte in cui stabilisce che la causa di esclusione prevista dalla norma non opera nel caso in cui sia intervenuto un provvedimento di ammissione al controllo giudiziario ai sensi dell’articolo 34-bis del Codice Antimafia, l’operatore economico interessato dalla misura giudiziaria può partecipare alle gare d’appalto, fermo tuttavia il necessario mantenimento, in capo allo stesso, dei requisiti generali e speciali di partecipazione alla gara, per tutta la durata della procedura stessa e fino alla completa esecuzione del contratto d’appalto, senza soluzione di continuità. La causa di esclusione, infatti, non opera se l’impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario”.

Anac ha voluto chiarire che gli operatori economici ammessi al controllo giudiziario ex art. 34-bis del Codice Antimafia, possono partecipare alle gare pubbliche indette successivamente all’adozione della predetta misura, proprio in ragione della sospensione temporanea degli effetti della stessa.