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L'onere motivazionale quale fondamento della revisione periodica ex TUSP

Rilevando per una delle società partecipate dalla Regione la ricorrenza di alcuni dei parametri di cui all’art. 20, c. 2, del TUSP (tra cui fatturato medio sotto la soglia di 1 milione, e numero di dipendenti inferiore al numero di amministratori), la Corte dei Conti Campania (Corte dei Conti Campania, deliberazione n. 305/2023/PARI) ha osservato che “se da un lato la ricorrenza di tali presupposti non impone in via automatica la dismissione della quota di partecipazione, dall’altro, in presenza degli stessi, l’Ente risulta gravato da un pregnante onere motivazionale, dovendo illustrare, all’interno del piano di revisione periodica, le ragioni in base alle quali ritiene opportuno il mantenimento in vita dell’Ente societario, sia sotto il profilo del rispetto dei limiti finalistici imposti dal TUSP, sia in riferimento ai profili di sostenibilità finanziaria e convenienza economica che risultano connaturati all’impiego dello strumento societario”.