Lo straordinario non è materia di contrattazione decentrata
Il Consiglio di Stato (affare n. 42/2020 del 24.08.2020) ha espresso un significativo principio sul consolidamento delle risorse dello straordinario.
E’ stata impugnata dalle organizzazioni sindacali la determina di costituzione del fondo delle risorse decentrate di ente locale, in quanto secondo i ricorrenti il responsabile avrebbe violato il principio di consolidamento delle risorse (inizialmente preventivate) eccedenti lo straordinario, che ha inizialmente portato tra le risorse fisse del fondo, per essere destinate e riclassificate nell’anno successivo e seguenti tra le risorse variabili.
L’ente locale ha eccepito, evidenziando un errore materiale da parte del responsabile nell’aver inserito tale eccedenze di risorse tra le risorse fisse, mentre la corretta collocazione avrebbe dovuto avvenire tra le risorse variabili.
Secondo il Consiglio di Stato, spetta solo all’Ente locale la decisione di consolidare o meno le risorse dello straordinario giudicato eccedente, non essendo materia di contrattazione decentrata. Il consolidamento può avvenire sia tra le risorse fisse del fondo integrativo, ma solo se l’ente dispone una riorganizzazione dei servizi, in mancanza di quest’ultima il consolidamento è annuale e come tale potrà essere inserito solo tra le risorse variabili.