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Lo stralcio delle cartelle può essere anche totale

L’articolo 3 bis del DL 198/2022 in conversione in legge, modifica – come rileva il Servizio studi del Senato - la disciplina di alcune misure a favore del contribuente (definizioni agevolate della pretesa tributaria) introdotte dalla legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022).

Le norme in esame anzitutto integrano la disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie, introdotta dall’articolo 1, commi 186-205 della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023). Si chiarisce in particolare che i provvedimenti con cui gli enti territoriali scelgono di applicare tale definizione agevolata, in deroga alle norme generali relative all’efficacia delle delibere degli enti territoriali in materia di tributi, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore.

Con la modifica di cui alle lettere b) e c) si dà facoltà agli enti territoriali di estendere alcuni istituti deflativi del contenzioso disciplinati dalla legge di bilancio 2023 (conciliazione agevolata delle controversie, della rinuncia agevolata dei giudizi pendenti in Cassazione e della regolarizzazione agevolata degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale,) alle controversie in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale, in alternativa alla definizione agevolata delle controversie.

Viene esteso poi il ventaglio di opzioni praticabili in ordine all’annullamento automatico dei carichi fino a mille euro (cd. saldo e stralcio) per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (dunque, tra gli altri, gli enti territoriali e dagli enti di previdenza privati). In sostanza, per effetto delle norme in esame, gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (dunque, tra gli altri, gli enti territoriali e dagli enti di previdenza privati):

- se alla data del 31 gennaio 2023 non hanno adottato il provvedimento con il quale stabiliscono di non applicare l’annullamento automatico (secondo le disposizioni dello stesso comma 227), sono rimessi in termini e possono adottarlo entro il 31 marzo 2023;

- in alternativa, possono aderire all’integrale applicazione dell’annullamento automatico, secondo le norme e per gli importi valevoli per agenzie fiscali, amministrazioni statali ed enti pubblici previdenziali, con provvedimento da adottare entro la stessa data del 31 marzo 2023.

Di conseguenza gli enti predetti sono posti in condizione di applicare parzialmente il saldo e stralcio direttamente ex lege, ovvero di disapplicarlo del tutto (con rimessione in termini al 31 marzo 2023 per l’adozione di provvedimenti in tal senso), ovvero ancora di scegliere di applicarlo integralmente, entro il medesimo termine del 31 marzo 2023.

La novella normativa dispone:

« Art. 3-bis. – (Proroga della facoltà di annullamento automatico dei debiti inferiori a 1.000 euro per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali) – 1. All’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 205 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “ I provvedimenti degli enti locali, in deroga all’articolo 13, commi 15, 15- ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all’articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all’articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell’ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici”;

b) ai commi 206 e 213, le parole: “da 186 a 205” sono sostituite dalle seguenti: “da 186 a 204”;

c) dopo il comma 221 è inserito il seguente: “221-bis. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni dei commi da 206 a 221 alle controversie in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale, in alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all’articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all’articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all’articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell’ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici”;

d) al comma 222, le parole: “31 marzo 2023” sono sostituite dalle seguenti: “30 aprile 2023” e le parole: “30 giugno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2023”;

e) dopo il comma 229 sono inseriti i seguenti: “229-bis. Gli enti creditori indicati dal comma 227 che, alla data del 31 gennaio 2023, non hanno adottato il provvedimento di cui al comma 229, possono adottarlo entro il 31 marzo 2023, ovvero, entro la medesima data, possono adottare, nelle forme previste dallo stesso comma 229, un provvedimento con il quale, fermo quanto disposto dal comma 226, stabiliscono l’integrale applicazione delle disposizioni di cui al comma 222 ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi da essi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Il provvedimento è pubblicato nel sito internet istituzionale dell’ente creditore e comunicato, entro il 31 marzo 2023, all’agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro il 10 marzo 2023. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all’articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all’articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all’articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell’ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici.

229-ter. Fino alla data del 30 aprile 2023 è sospesa la riscossione dei debiti di cui al comma 229-bis. 229-quater. Fermo restando quanto disposto dal comma 225, in caso di adozione del provvedimento che dispone l’integrale applicazione delle disposizioni di cui al comma 222, previsto dal comma 229-bis, per il rimborso delle spese di cui al comma 224, relative alle quote annullate ai sensi dello stesso comma 229-bis, l’agente della riscossione presenta, entro il 30 settembre 2023, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2022 e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta all’ente creditore. Il rimborso è effettuato, a decorrere dal 20 dicembre 2023, in dieci rate annuali, con onere a carico dell’ente creditore. Restano salve, relativamente alle spese maturate negli anni 2000-2013 per le procedure poste in essere dall’agente della riscossione per conto dei comuni, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 685, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”;

f) al comma 230, le parole: “31 marzo 2023” sono sostituite dalle seguenti: “30 aprile 2023”.